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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 08/03/2022, n. 213
Deliberaz. G.R. Veneto 08/03/2022, n. 213
Deliberaz. G.R. Veneto 08/03/2022, n. 213
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Testo del documentoIn attuazione della legge regionale 16 marzo 2018 n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", il Consiglio regionale con deliberazione n. 32 del 20 marzo 2018 ha approvato il Piano regionale delle Attività di Cava (P.R.A.C.), il quale, oltre a rispondere alle esigenze di pianificazione, contiene norme generali per la coltivazione delle cave e norme tecniche di esecuzione degli interventi estrattivi finalizzate anche alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio. Il piano ha posto quindi particolare attenzione alla tutela della risorsa idrica presente nel sottosuolo dell'alta pianura con preciso riferimento all'acquifero freatico indifferenziato, sede del potente materasso alluvionale grossolano che costituisce la zona di ricarica degli acquiferi. Considerato che nell'alta pianura sono individuati ambiti estrattivi per la coltivazione delle cave di sabbia e ghiaia e che i terreni di tale area presentano un'alta permeabilità, che comporta elevata vulnerabilità degli acquiferi a potenziali contaminazioni antropiche, il P.R.A.C., per contenere tali potenziali interferenze, ha previsto restrizioni e limitazioni alle nuove autorizzazioni di cava. In particolare ha stabilito il divieto di portare a giorno la falda con le escavazioni, di ampliare la superficie di falda già a giorno e di approfondire le porzioni di cava in falda (Art. 9, comma 4 delle N.T.A.). Ha limitato anche la profondità delle cave vietando di raggiungere con lo scavo una distanza inferiore a 2 metri dal livello di massima escursione della falda freatica (Art. 9, comma 5 delle N.T.A.). Inoltre, per perseguire la tutela degli acquiferi, nel Capo IV delle norme tecniche attuative del P.R.A.C., all'art. 18, dedicato alle cave di sabbia e ghiaia, è previsto il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda in prossimità delle cave che si avvicinano a meno di 5 m dal livello di massima escursione dell'acquifero indifferenziato. In particolare la norma citata prevede quanto segue: |
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