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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Lazio 22/02/2022, n. 68
Deliberaz. G.R. Lazio 22/02/2022, n. 68
Deliberaz. G.R. Lazio 22/02/2022, n. 68
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Testo del documentoLA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i., e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, lettera a); VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20: “Legge di stabilità regionale 2022”; VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; VISTA la deliberazione di Giunta r |
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Allegato A - Disposizioni attuative dell’articolo 94 della legge regionale 6 novembre 2019, n.22, relativo al “sostegno alle forme aggregative tra imprese commerciali - Reti di imprese”
Art. 1 - Oggetto e finalità 1. Rilevata la necessità di rilancio del sistema economico territoriale, a seguito della forte contrazione causata dall’emergenza pandemica, il presente allegato detta disposizioni attuative dell’articolo 94 Legge regionale 22 del 6 novembre 2019 “Testo unico del commercio”, di seguito denominata Legge che, al fine di favorire le forme aggregative tra le imprese commerciali, anche ai fini del necessario riposizionamento competitivo, stabilisce i principi ed i criteri per la costituzione e il sostegno delle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada, di seguito denominate Reti, nonché per il finanziamento dei relativi programmi elaborati dalle stesse Reti e presentati dai Comuni/Municipi, territorialmente competenti, di concerto con le stesse, stabilendo in particolare: a) l’individuazione, composizione e sostegno delle Reti; b) i requisiti, le caratteristiche e le modalità per la costituzione delle Reti; c) i contenuti e le modalità di approvazione e presentazione, da parte dei comuni competenti, dei programmi di cui alla Legge; d) la misura massima del finanziamento e le modalità di spesa e rendicontazione. 2. Il finanziamento di cui al comma 1 è finalizzato a favorire la costituzione delle Reti, la riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti urbani interessati, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, nonché l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali, tramite interventi tesi alla realizzazione di progetti di sviluppo a lungo termine sul territorio comunale.
Art. 2 - Definizione di rete di imprese tra attività economiche 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 15 comma 1, lettera r) dalla Legge, è definita Rete di imprese tra attività economiche un’aggregazione di attività economiche su strada composte in particolare da imprese, attive ed iscritte al registro delle imprese, di commercio al dettaglio, di somministrazione, artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati, esclusivamente se considerati nella loro unitarietà, ad esclusione dei centri commerciali, sviluppatisi nel tempo, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni, anche senza programmazione unitaria, che si affaccino, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che si costituiscono con contratto di rete oppure in forma associata e/o societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione e tutela di contesti urbani. 2. Le Reti, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato, devono essere ben riconoscibili quali polarità di attività economiche su strada attrattive a livello infracomunale, comunale o sovracomunale, finalizzate allo sviluppo del territorio, situate in ambiti territoriali individuati dal soggetto promotore, di cui al successivo articolo 5, comma 1, anche se ancora non costituite al momento della presentazione della domanda, in accordo con il soggetto beneficiario competente che le riconosce. 3. Ai fini del presente intervento, sono riconosciute le reti di imprese costituite ai sensi dell’art. 4, allegato A, della deliberazione di Giunta Regionale numero 94, del 15 marzo, 2016. 4. Le Reti possono essere differentemente configurate a seconda degli ambiti territoriali cui attengono e dei diversi assortimenti merceologici o settori di attività di riferimento presenti, in particolare possono essere costituite: a) Reti territoriali, in cui la presenza di un ampio addensamento urbano di offerta economica e di servizio su strada, eterogeneo sotto il profilo dell’assortimento merceologico, del settore e della tipologia di attività svolte, caratterizza l’ambito territoriale individuato; b) Reti di filiera, la cui vocazione tematica è caratterizzata: 1) dalla presenza e adesione di una molteplicità di attività economiche su strada appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività; 2) dalla presenza e adesione di attività economiche su strada che, anche se appartenenti a settori merceologici e/o di attività diversi, siano organizzate secondo un percorso integrato dell’offerta (es.: accordi intersettoriali; filiera agro-alimentare; sinergie con un distretto produttivo, con un polo turistico, ecc.). 5. Il territorio di un singolo Comune/Municipio può contenere: a) nel caso di cui al comma 4, lettera a), anche più Reti in forma singola o associata a condizione che gli ambiti territoriali, entro cui sono delimitate, non siano, anche parzialmente, sovrapposti; b) nel caso di cui al comma 4, lettera b), nn.1) e 2), anche più Reti in forma singola o associata a condizione che le attività economiche su strada che le caratterizzano, appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività ovvero, anche se appartenenti a settori merceologici e/o di attività diversi, organizzate secondo un percorso integrato dell’offerta, siano diversificate, sotto il profilo delle tematiche, per ciascuna Rete presente. 6. Le finalità della Rete sono: a) Perseguire l’obiettivo di potenziare la competitività e la produttività delle attività economiche su strada che vi rientrano rendendole contestualmente volano per uno sviluppo territoriale sostenibile ed elemento di coesione e riconoscimento per la Comunità stessa e per i visitatori e utenti esterni, anche attraverso attività di rigenerazione e valorizzazione dei contesti urbani in cui sono insediate. In particolare, tra le peculiarità e le potenzialità che una Rete può presentare, sono individuabili, quali fattori strategici per la sua attrattività e vivibilità: 1) formule commerciali integrate di attività tra imprese su strada di settori diversi (es.: artigianato, ricettività, servizi, cultura, intratteniment |
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