Il Ministro dell’economia e delle finanze
Visto l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 R, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l’incarico di stipulare le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 R, il quale dispone che le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 R;
Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attività di cui all&rsquo