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Sent. C. Giustizia UE 09/11/2021, n. C-255/20

8449261 8449261
Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità - Armonizzazione delle legislazioni - Accise - Direttiva 92/12/CEE - Articolo 3, paragrafo 2 - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 1, paragrafo 2 - Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa - Imposta regionale sulle vendite di carburante per autotrazione - Finalità specifiche - Assenza.

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.

Dalla redazione