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03/02/2022

Scadenze Superbonus per le zone colpite da sisma

La Legge di bilancio 2022 ha esteso il Superbonus al 110% fino a tutto il 2025 nelle zone colpite da terremoto a partire dal 01/04/2009. Si forniscono in questo articolo indicazioni sull’estensione e applicazione della proroga in questione.

Il comma 8-ter, art. 119 del D.L. 34/2020 (comma introdotto dall’art. 1 della L. 234/2021 - Legge di bilancio 2022 - comma 28), ha introdotto una specifica disposizione di proroga del Superbonus per le zone colpite da sisma, disponendo che “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.”

Si osserva dunque che il comma 8-ter fa riferimento agli “incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater”. A loro volta i suddetti commi stabiliscono quanto segue:
1-ter: nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 (Super-Ecobonus) spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
4-ter: disciplina il c.d. Superbonus “rafforzato” per le zone colpite da eventi sismici, applicabile a determinate condizioni (essenzialmente, la rinuncia al contributo per la ricostruzione privata);
4-quater: nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 01/04/2009, l’incentivo di cui al comma 4 (Super-Sismabonus) spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Da ciò deriva a nostro parere che la proroga è da intendersi:
A) generalizzata, e quindi sia Eco che sisma e riferita alla totalità degli “interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici” (comma 8-ter), quindi comprensiva anche di unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e autonome, restando sostanzialmente esclusi dalla proroga in questione solo gli interventi eseguiti dalle Associazioni sportive dilettantistiche di cui alla lettera e), comma 9, art. 119 del D.L. 34/2020, che non sono “disciplinati dal comma 8-bis” (per tutte le scadenze aggiornate vedi Superbonus, le scadenze definitive vigenti dal 2022);
B) non riferita a tutti i territori in generale colpiti da eventi sismici (il comma 1-ter lo è) ma solo a quelli colpiti da eventi verificatisi a far data dal 01/04/2009 (indicazione comma 8-ter);
C) comprendente, alle stesse condizioni già applicabili finora, la misura del suddetto Superbonus “rafforzato”, per la quale si rinvia alle seguenti esaustive risorse:
Sismabonus e contributi per la ricostruzione, compatibilità e chiarimenti
Eco-Sismabonus nei territori colpiti da sisma: quesiti e soluzioni Agenzia entrate
Superbonus rafforzato, il contributo di ricostruzione preclude l’accesso all’agevolazione
Superbonus rafforzato, condizioni per la fruizione dell’agevolazione

Resta tuttavia da capire se la proroga in questione per le zone colpite da sisma sia da riferirsi solo agli immobili inagibili, o anche a quelli danneggiati, o in generale a qualsiasi immobile indistintamente.
L’interpretazione al momento più accreditata è che la proroga riguardi solo gli edifici per i quali è riconosciuto il contributo per la ricostruzione, per i seguenti motivi:
1) testuale, dato che i commi 1-ter, 4-ter e 4-quater menzionano tutti il “contributo previsto per la ricostruzione”;
2) logico, altrimenti si verrebbe a creare una ingiustificata disparità, se la proroga fosse accordata in relazione a edifici che non hanno subito alcun danno.

Tuttavia, in una risposta fornita tramite l’assistenza multicanale, l’Agenzia entrate ha affermato che “in base al tenore letterale della norma, si ritiene che, per fruire della maggior proroga prevista dal comma in oggetto, non sia richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia stato oggetto di istanza di inagibilità”.
Confermando ancora una volta la totale confusione nella quale vengono lasciati gli operatori del settore, si auspica che l’interpretazione, in un senso o nell’altro, possa essere resa definitiva e “ufficiale”, all’interno di una Risoluzione dell’Agenzia entrate, in modo da poter fornire un orizzonte certo in proposito.

Dalla redazione