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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 22/11/2021, n. 1956
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 22/11/2021, n. 1956
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 22/11/2021, n. 1956
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Testo del documento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste: - la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, come modificata e integrata (di seguito “legge urbanistica regionale” o “L.R. n. 24/2017”); - la circolare dell’Assessore ai Trasporti, Reti infrastrutturali materiali e immateriali, programmazione territoriale e Agenda Digitale prot. n.0179478 del 14 marzo 2018, recante “Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)”; Premesso che: - uno degli obiettivi fondamentali della legge urbanistica regionale è di pervenire al completo rinnovo della pianificazione urbanistica comunale, con la predisposizione e approvazione di un nuovo piano urbanistico, denominato Piano Urbanistico Generale (PUG), diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio urbanizzato e a ridurre drasticamente il consumo di suolo; - per perseguire tale obiettivo primario, l’art. 3 della L.R. n. 24/2017, come modificato dalla L.R. 31 luglio 2020 n. 3, stabilisce che i Comuni debbano avviare detto processo di rinnovo della pianifi |
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Allegato - Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 24 del 2017, in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della medesima L.R. n. 24 del 2017
Premessa: articolazione del periodo transitorio della L.R. n. 24/2017 in due fasi: 1. Possibilità di concludere l’iter approvativo di piani e varianti, avviato prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 24/2017 2. Possibilità di avviare l’iter approvativo di varianti specifiche agli strumenti urbanistici e piani attuativi 3. Possibilità di avviare l’iter per l’approvazione di accordi operativi attuativi delle previsioni del PSC 4. Termine per l’approvazione degli strumenti urbanistici adottati e convenzionamento di quelli attuativi 5. Interventi urbanistici ed edilizi ammessi dopo la conclusione della prima fase del periodo transitorio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 24/2017 6. Altri interventi urbanistico edilizi comunque ammessi per effetto della disciplina speciale che li regola.
Premessa: articolazione del periodo transitorio della L.R. n. 24/2017 in due fasi Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, come modificata e integrata (di seguito “legge urbanistica regionale” o “L.R. n. 24/2017”) disciplinano un periodo transitorio che si articola in due fasi riferite ai distinti momenti di elaborazione e di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). La durata del periodo transitorio è delimitata da termini perentori che (dopo le modifiche apportate dalla L.R. 31 luglio 2020, n. 3, che ha previsto la proroga di un anno del periodo transitorio) si possono così sintetizzare: - la prima fase ha la durata di quattro anni, e dunque si conclude il 1 gennaio 2022. Entro tale data, infatti, è previsto il formale avvio dell’iter approvativo del PUG ai sensi dell’art. 45, comma 2, della L.R. n. 24/2017; - la seconda fase, della durata di due anni, si conclude il 1 gennaio 2024. Entro tale data il PUG deve essere approvato. Nel corso del periodo transitorio e con l’osservanza dei termini perentori che delimitano la durata delle due fasi appena indicate, i Comuni possono provvedere, nelle more dell’approvazione del PUG, alla gestione e attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvati in conformità alla legislazione previgente, nei limiti di quanto specificato dagli articoli 3 e 4 della L.R. n. 24/2017 e nel rispetto della legge e della pianificazione territoriale vigente. Tuttavia, trascorso il termine perentorio di conclusione della prima fase appena descritta, senza il formale avvio dell’iter approvativo del PUG (N1), vengono meno tali opportunità (di gestione e attuazione degli strumenti urbanistici vigenti), secondo quanto specificato ai successivi paragrafi 1., 2., 3. e 4. |
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