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27/01/2022

Superbonus, SAL separati per Eco e Sismabonus

Qualora sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica che antisismici agevolabili al 110%, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori si deve compiere separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile (Interpello 53/2022).

Ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1-bis, solo per gli interventi che usufruiscono del Superbonus 110%, i SAL non possono essere più di due (oltre quello a fine lavori) per ciascun intervento complessivo, e inoltre ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Dall’interpretazione di tale norma sono nate diverse questioni e dubbi applicativi (trattati in Stati di avanzamento lavori (SAL) Superbonus 110%: modalità di calcolo ed esempi), dei quali non sono sempre sono stati forniti chiarimenti “ufficiali”. Una delle questioni trattate nel citato contributo concerneva proprio il caso in cui si fruisca di agevolazioni per lavorazioni diverse (es. isolamento termico, sostituzione impianto e infissi, oppure anche più genericamente vari lavori di Ecobonus unitamente a Sismabonus). In questa situazione, i calcoli relativi allo stato avanzamento lavori vanno compiuti separatamente oppure il SAL è unico?

Con la risposta all’Interpello 53/2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che qualora sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile (“categoria di intervento” intesa come Ecobonus e Sismabonus).
Tale conclusione, a cui eravamo giunti già in Stati di avanzamento lavori (SAL) Superbonus 110%: modalità di calcolo ed esempi, poggia anche sul fatto che le diverse tipologie di interventi (efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico) richiedono il possesso di differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.
Si tratta quindi di due distinte asseverazioni, che vengono anche consegnate ad autorità competenti diverse:
- tutti gli interventi che rientrano nell’Ecobonus al 110% sono oggetto di un’asseverazione unica da redigersi tramite il portale ENEA;
- per il Sismabonus invece le asseverazioni vanno rese a un organismo diverso (il SUE o il Genio civile).

Si ricorda, inoltre, che non è obbligatorio redigere due SAL e sarebbe quindi sufficiente anche la redazione di uno solo, oltre al conto di fine lavori.

Infine, con riferimento alla previsione ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1-bis, secondo cui “gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento” si chiarisce che ogni SAL deve riguardare almeno il 30% dei lavori (non solo il primo).
Di conseguenza, a titolo esemplificativo, se il primo SAL viene emesso al 40% e si intende redigerne un secondo, quest’ultimo dovrà riferirsi ad almeno il 70% dei lavori (40% il primo + 30% il secondo).

Dalla redazione