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Deliberaz. G.P. Bolzano 28/12/2021, n. 1148

Criteri per interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 24/01/2023, n. 63
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Testo del documento

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Ai sensi del capo VI della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia", e successive modifiche, la Provincia può promuovere iniziative rivolte all'incremento e alla qualificazione dell'occupazione, tra cui il sostegno ai servizi di vicinato.

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Allegato A - Interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in applicazione di quanto previsto dal capo VI della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia", e successive modifiche.

2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributi e sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (diritto alla concorrenza) e con il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24.12.2013).

 

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri si intende per:

1.1 esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali che svolgono un "servizio di vicinato" sono esercizi che, nelle località con un minimo di 150 abitanti delle zone rurali, esercitano il commercio al dettaglio di un ampio assortimento di generi alimentari freschi e conservati e di generi di prima necessità. Gli esercizi di vicinato devono avere i seguenti requisiti:

a) avere un volume di affari medio annuo dichiarato ai fini IVA fino a un massimo di 450.000,00 euro, riferito agli ultimi tre anni;

b) avere fino a un massimo di tre addetti a tempo pieno, compresi i titolari, gli apprendisti e i collaboratori familiari, salvo che questi ultimi siano il/la coniuge o parenti del/della titolare entro il secondo grado in linea retta;

c) avere una superficie di vendita non superiore a 150 mq;

d) osservare un orario di apertura giornaliero superiore a tre ore per sei giorni la settimana.

1.2 apertura: l'apertura dell'unico esercizio di vicinato;

1.3 mantenimento: il mantenimento dell'esercizio di vicinato;

1.4 aiuti "de minimis": gli aiuti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24.12. 2013).

 

Art. 3 - Beneficiari e iniziative agevolabili

1. Gli esercizi di vicinato possono beneficiare dei contributi di cui ai presenti criteri nei seguenti casi:

a) per l'apertura, se nella località è presente esclusivamente l'esercizio richiedente e nessun esercizio commerciale con un adeguato assortimento di generi alimentari;

b) per il mantenimento, se nella località è presente esclusivamente l'esercizio richiedente e nessun esercizio commerciale con un adeguato assortimento di generi alimentari;

c) per il mantenimento di due esercizi di vicinato, se presenti nella stessa località con un minimo di 150 abitanti, situata in una zona classificata come strutturalmente svantaggiata come da allegato A;

d) per il mantenimento, se nella località con un minimo di 150 abitanti, situata in una zona classificata come strutturalmente svantaggiata come da allegato A, è presente sia l'esercizio richiedente che un esercizio commerciale con un adeguato assortimento di generi alimentari.

2. Se in precedenza, nella stessa località, era presente un unico esercizio di vicinato, il contributo per l'apertura può essere richiesto solamente trascorso almeno un anno dalla chiusura del preesistente esercizio. Il contributo per il mantenimento può invece essere richiesto solamente se il preesistente esercizio di vicinato è stato chiuso da meno di un anno.

 

Art. 4 - Misura del contributo

1. Per l'apertura può essere concesso un contributo una tantum fino a un massimo di 15.000,00 euro.

2. Per il mantenimento può essere concesso un contributo annuo fino a un massimo di 10.000,00 euro. Tale importo può essere maggiorato fino a un massimo di 12.000,00 euro nei seguenti casi:

a) vendita di quotidiani e riviste: + 1.000,00 euro;

b) servizio di consegna a domicilio della spesa: + 500,00 euro;

c) vendita di generi di monopolio: + 500,00 euro;

d) postazione multimediale con collegamento internet e servizio fotocopie: + 500,00 euro;

e) svolgimento di almeno una delle seguenti attività complementari: vendita di prodotti altoatesini con il marchio di qualità Alto Adige, con le certificazioni europee DOP o IGP di cui alla legge provinciale n. 12/2005 "Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine", o con il marchio "Gallo Rosso", supporto ai servizi postali: + 1.000,00 euro. N1

3. Se i mezzi finanziari a disposizione sono insufficienti per soddisfare le domande degli aventi diritto, i contributi per il mantenimento sono ridotti in proporzione, oppure le domande vengono archiviate.

4. I contributi sono concessi ai sensi della norma "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

 

Art. 5 - Presentazione delle domande

1. La domanda va presentata all'Ufficio provinciale Commercio e servizi esclusivamente online, attraverso il servizio "Domanda di contributo per servizi di vicinato" dell'Amministrazione provinciale, entro le seguenti scadenze:

a) per l'apertura: il 30 aprile oppure il 31 agosto. Questa domanda deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività come da "SCIA" (segnalazione certificata inizio attività);

b) per il mantenimento: il 30 aprile.

2. Quale data di presentazione fa fede il giorno nel quale la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma. Quest'ultima viene inviata dal sistema al/alla richiedente tramite e-mail subito dopo l'invio della domanda. Tutte le comunicazioni verranno inviate al/alla richiedente e anche agli intermediari, qualora la domanda fosse stata inviata tramite questi ultimi. L'accesso ai servizi e-government da parte dei richiedenti avviene esclusivamente mediante il Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID).

3. La marca da bollo può essere pagata online (marca da bollo digitale @e.bollo) o tramite il modello di pagamento F23. In alternativa, la domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo. Il/La richiedente dichiara di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

4. Per il mantenimento dell'esercizio di vicinato la domanda può essere rinnovata annualmente. Nel caso in cui sia già stato concesso un contributo per l'apertura, la domanda per il mantenimento potrà essere presentata solo a partire dall'anno successivo a quello di apertura dell'esercizio.

5. Nel caso di imprese individuali, qualora venga a mancare la/il titolare dell'esercizio di vicinato, la/il subentrante può presentare domanda di contributo entro sei mesi dal decesso, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1. In tal caso la domanda potrà essere ammessa, purché vi sia una sufficiente disponibilità finanziaria.

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