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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 11/11/2021, n. C-938/19
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Articolo 2, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Articolo 3, lettera e) - Nozione di «impianto» - Incidenza sulle emissioni e sull’inquinamento - Unità accessorie che non generano, in quanto tali, emissioni di gas a effetto serra - Articolo 10 bis - Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito - Modello di raccolta dei dati - Quota corretta - Metodo di calcolo - Decisione 2011/278/UE - Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma - Esportazione di freddo verso un’entità facente parte di un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.1) L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente che siano incluse nei confini di un impianto soggetto al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra a livello dell’Unione europea unità accessorie che non emettono gas a effetto serra, purché soddisfino i criteri di cui all’articolo 3, lettera e), di detta direttiva, come modificata, e, in particolare, purché esse possano incidere sulle emissioni e sull’inquinamento dovuti a gas a effetto serra elencati nell’allegato II della medesima direttiva, come modificata. 2) La quota corretta di cui al modello di raccolta dei dati elaborato dalla Commissione europea, in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce, anche qualora il calore misurabile importato da un impianto non soggetto al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra a livello dell’Unione europea possa essere ricondotto a un particolare flusso di calore, una quota unica che, in particolare ai fini del calcolo del numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, deve essere calcolata e applicata in funzione di un approccio globale ai flussi di calore di tale sottoimpianto. 3) L’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che un processo di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non è utilizzato per un settore o un sottosettore considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando tale processo riguarda calore consumato per la produzione di freddo esportato e consumato all’interno di un’entità non soggetta al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra a livello dell’Unione europea e che fa parte di un settore o di un sottosettore considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dato che tale entità non è il consumatore di calore. |
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