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10/01/2022

Errore nella legge di gara, non basta un chiarimento del RUP

Secondo il Consiglio di Stato, l’errore materiale nella lex specialis (nel caso di specie sui criteri di valutazione) non può essere emendato tramite un chiarimento del RUP in corso di gara.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il disciplinare di gara presentava un errore che determinava un’incongruenza in relazione ai criteri di valutazione. La Stazione appaltante, con un chiarimento a seguito di apposito quesito formulato da una concorrente, riduceva da quattro a tre i criteri di valutazione e ridistribuiva i punti per l’offerta tecnica, originariamente suddivisi in quattro categorie, sui tre elementi indicati nel chiarimento.

CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL CORSO DELLA GARA - In proposito C. Stato 07/01/2022, n. 64 ha rilevato che in tale modo la Stazione appaltante aveva sostanzialmente modificato la lex specialis, senza provvedere ad eseguire la rettifica degli atti di gara secondo le metodiche necessarie, e cioè mediante la loro ripubblicazione.
Sul punto è stato precisato che i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante nel corso di una procedura d'appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della legge di gara. I chiarimenti infatti sono ammissibili solo se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialisun significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. (vedi anche C. Stato 15/12/2020, n. 8031 secondo cui essi hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva).
Ne consegue che la Stazione appaltante non può modificare gli atti di gara tramite i chiarimenti, disapplicando di fatto le statuizioni della lex specialis.

ERRORE MATERIALE - In ogni caso, hanno proseguito i giudici, l’errore materiale o l’omissione commessa nella legge di gara non è emendabile con lo strumento dei chiarimenti, ma richiede una apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della Stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento.
In difetto di ciò non è neanche consentito all'Amministrazione aggiudicatrice di disapplicare il regolamento imperativo della procedura di affidamento da essa stessa predisposto, ed al quale la stessa deve comunque sottostare.

Dalla redazione