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27/12/2021

Esclusione dell’obbligo di ripristino dell’edificio esteticamente deteriorato

Il Comune non è abilitato ad imporre interventi di recupero/ripristino di edifici ammalorati sotto il profilo esclusivamente estetico.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva ingiunto ai condomini proprietari di un immobile ubicato in una posizione centrale di ricondurlo ad uno stato di decoro. Il provvedimento era stato emesso sulla base delle norme del regolamento edilizio comunale che abilitava il Comune ad imporre ai consociati proprietari di fabbricati di compiere attività edilizie al solo scopo di tutelare l’ornato dell’abitato.
In sostanza venivano ascritte ai proprietari condotte omissive che avevano comportato la violazione del decoro urbano, con conseguente ordine di effettuare quanto necessario al recupero dell’immobile ammalorato.

Secondo il TAR Liguria 30/11/2021, n. 1020, l'ordine del Comune che imponga il ripristino dell'immobile ammalorato che faccia riferimento al solo profilo estetico, viola la norma costituzionale di cui all'art. 23 Cost. secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Le norme del Testo unico per l’edilizia (artt. 2 e 4 del D.P.R. 380/2001) hanno infatti genericamente abilitato i Comuni ad introdurre il regolamento edilizio, a renderlo possibilmente analogo per tutto il territorio nazionale, ma nelle norme di legge non si rinviene alcun riferimento alla possibile attribuzione del potere di costituire un’obbligazione di fare a favore del Comune in capo ai privati e in modo unilaterale.

Ciò posto, il TAR ha precisato che viceversa, se si fosse trattato di inidoneità igienica o di sicurezza socio-ambientale e cioè di agibilità, le norme denunciate avrebbero potuto essere ricollegate ad altre disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza pubblica, con la conseguenza che, al verificarsi di tali situazioni, l’amministrazione avrebbe potuto agire per ottenere il risultato ritenuto necessario.
Nel caso di specie invece la determinazione impugnata non conteneva nessun accenno in ordine alla ricorrenza di altri profili oltre a quello estetico, e pertanto doveva ritenersi illegittima.

Dalla redazione