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Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 15/12/2021, n. 32
L. R. Calabria 15/12/2021, n. 32
L. R. Calabria 15/12/2021, n. 32
- L.R. 06/05/2022, n. 12
- L.R. 02/03/2022, n. 4
- L.R. 01/03/2022, n. 1
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Art. 1 - (Istituzione e finalità dell’Azienda Zero)1. È istituita l'Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile. |
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Art. 2 - (Funzioni dell'Azienda Zero)1. L'Azienda Zero ha le seguenti competenze: a) funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria; b) gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del d.lgs.118/2011 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità; c) tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del d.lgs. 118/2011; d) redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati; N2 e) redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali il Dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi socio sanitari appone il visto di congruità; |
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Art. 3 - (Organizzazione e vigilanza dell'Azienda Zero)1. La Giunta regionale o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria approva le linee guida dell'Atto aziendale dell'Azienda Zero. |
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Art. 4 - (Organi dell'Azienda)1. Sono organi dell'Azienda Zero: a) il Diret |
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Art. 5 - (Direttore generale)1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, in conformità alla normativa vigente per la nomina dei direttori generali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. 2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. |
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Art. 6 - (Collegio sindacale)1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 ter, del d.lgs.502/1992 il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della Salute. |
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Art. 7 - (Collegio di direzione)1. Il Collegio di direzione è organo aziendale con funzioni consultive e propositive che coadiuva e supporta la Direzione Generale nell'esercizio dell |
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Art. 8 - (Personale)1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende e dagli altri enti del Servizio sanitario regionale, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gl |
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Art. 9 - (Finanziamento)1. Per lo svolgimento della propria attività, l'Azienda Zero utilizza: a) finanzia |
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Art. 10 - (Bilancio)1. Per la gestione economico-finanziaria dell'Azienda Zero si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vig |
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Art. 11 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in 700.000,00 euro annui per gli esercizi 2022-2024, si fa fronte con la corrisp |
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Art. 12 - (Norme finali e transitorie)1. Fino alla pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 4, le funzioni assegnate ad Azienda Zero sono esercitate dalle Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere e dal Dipartimento Tutela della salute e servizi socio sanitari della Giunta regionale della |
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Art. 12-bis - (Norma di salvaguardia) |
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Art. 13 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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