Sent. C. Giustizia UE 14/10/2021, n. C-45/20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 14/10/2021, n. C-45/20

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Invio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 167, articolo 168 lettera a), articolo 250 e articolo 252 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Bene immobile - Ufficio - Impianto fotovoltaico - Decisione di destinazione che dà diritto a detrazione - Comunicazione della decisione di destinazione - Termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione - Presunzione di destinazione al patrimonio privato del soggetto passivo in assenza di comunicazione della decisione di destinazione - Principio di neutralità - Principio della certezza del diritto - Principi di equivalenza e di proporzionalità.

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 167 di tale direttiva, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali interpretate da un giudice nazionale in modo tale che, qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul volume d’affari, l’amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può negare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativo a detto bene considerando che è stato destinato al patrimonio privato del soggetto passivo, salvo che le modalità giuridiche concrete secondo cui tale facoltà può essere attuata rivelino che quest’ultima non è conforme al principio di proporzionalità.

Dalla redazione