Sent. C. Giustizia UE 05/07/2012, n. C-318/10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 05/07/2012, n. C-318/10

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Libera prestazione dei servizi — Normativa tributaria — Deduzione a titolo di spese professionali dei compensi corrisposti per retribuire prestazioni di servizi — Compensi corrisposti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in cui non è assoggettato all’imposta sui redditi o vi è assoggettato ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso — Deducibilità subordinata all’obbligo di fornire la prova del carattere effettivo e veritiero della prestazione nonché del carattere normale del corrispettivo ad essa attinente — Ostacolo — Giustificazione — Lotta alla frode e all’evasione fiscale — Efficacia dei controlli fiscali — Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri — Proporzionalità.

L’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per prestazioni o servizi, versati da un contribuente residente ad una società non residente, non sono considerati spese professionali deducibili qualora quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabilita, ad un’imposta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno che il contribuente non dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti normali, mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili a titolo di spese professionali allorché sono necessari per realizzare o conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’effettività e l’importo.

Dalla redazione