Sent. C. Giustizia UE 21/06/2012, n. C-177/11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 21/06/2012, n. C-177/11

810001 810001
Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) — Margine di discrezionalità degli Stati membri.

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.

Dalla redazione