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D. Leg.vo 08/11/2021, n. 196

Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-

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Art. 1. - Oggetto e finalità

1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente

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Art. 2. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, di cui all'Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi

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Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «plastica»: il materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti;

b) «prodotto di plastica monouso»: un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione

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Art. 4. - Riduzione del consumo

1. Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'Allegato, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, nonché di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti;

b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonché promozione di prodotti alternativi purché non comportino maggiori impatti ambientali;

c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi;

d) attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili, e delle attività finalizzate al riciclaggio e

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Art. 5. - Restrizioni all'immissione sul mercato

1. È vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1.

3. Non rientra nel divieto di cui al comm

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Art. 6. - Requisiti dei prodotti

1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

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Art. 7. - Requisiti di marcatura

1. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato reca sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

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Art. 8. - Responsabilità estesa del produttore

1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'Allegato, sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta del medesimo decreto, nella misura in cui non sia già contemplato, i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurano la copertura dei costi di seguito indicati:

a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto;

b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e

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Art. 9. - Raccolta differenziata

1. I sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3:

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Art. 10. - Misure di sensibilizzazione

1. Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare un comportamento responsabile in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica di cui al presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta con proprio decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso e a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazi

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Art. 11. - Coordinamento dei piani e programmi

1. Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nei piani e nei programmi di cui agli

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Art. 12. - Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso

Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri re

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Art. 13. - Sistemi di informazione e relazioni

1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente alla Commissione:

a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4;

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Art. 14. - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino al

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Art. 15. - Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

b) l'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del

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Art. 16. - Disposizioni finanziarie

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nu

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Art. 17. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbl

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Allegato

PARTE A (articolo 4)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo

1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

 

PARTE B (articolo 5)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato

1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

3) piatti;

4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

5) agitatori per bevande;

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

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