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Sent. C. Giustizia UE 09/09/2021, n. C-144/20

8010051 8010051
Rinvio pregiudiziale - Trasporti ferroviari - Direttiva 2012/34/UE - Articoli 32 e 56 - Imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria - Indipendenza del gestore dell’infrastruttura - Funzioni dell’organismo di regolamentazione - Nozione di «competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario» - Diritto esclusivo su un segmento ferroviario - Operatore di servizio pubblico.

1) L’articolo 56 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, deve essere interpretato nel senso che conferisce all’organismo di regolamentazione la facoltà di adottare, di propria iniziativa, una decisione che impone all’impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, menzionate all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, di apportare determinate modifiche al sistema di imposizione dei canoni di utilizzo dell’infrastruttura, anche quando esso non comporta una discriminazione nei confronti dei richiedenti.

2) L’articolo 56 della direttiva 2012/34/UE deve essere interpretato nel senso che le condizioni da includere in un sistema di imposizione dei canoni che l’organismo di regolamentazione può imporre all’impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura ferroviaria devono essere giustificate dalla violazione della direttiva 2012/34 e limitarsi a porre rimedio a situazioni di incompatibilità, e non possono comportare valutazioni di opportunità da parte di tale organismo che pregiudichino il margine di flessibilità di detto gestore.

3) L’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE deve essere interpretato nel senso che esso si applica, anche per quanto concerne il criterio di competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario, a segmenti del mercato ferroviario in cui non vi è concorrenza, in particolare quando essi sono gestiti da un operatore di servizio pubblico cui è stato concesso, in forza di un contratto di servizio pubblico, un diritto esclusivo, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

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