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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 07/11/2012, n. 16
Regolam. R. Umbria 07/11/2012, n. 16
Regolam. R. Umbria 07/11/2012, n. 16
Con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 07/05/2015, n. 11
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) persona anziana autosufficiente: persona di età superiore a sessantacinque anni anche con limitata auton |
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TITOLO II - TIPOLOGIA DEI SERVIZI |
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Art. 3 - (Individuazione dei servizi)1. I servizi e le strutture in ambito socio-assistenziale, in coerenza con il Piano sociale regionale vigente, si configurano come micro-strutture del sistema dei servizi territoriali idonee |
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Art. 4 - (Casa di quartiere)1. La casa di quartiere è un servizio di prossimità, ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 26/2009, che svolge anche funzioni di sostegno per i soggetti privi o carenti del supporto della rete familiare. 2. La casa di quartiere può offrire un servizio di accoglienza diurno e/o notturno nell’ambito delle ventiquattro ore con una permanenza massima di dodici ore giornaliere. 3. La casa di quartiere è organizzata in spazi polivalenti ed è caratterizzata da una pluralità di attività e interventi integrativi e/o sostitutivi al lavoro familiare di cura. 4. Tutte le attività svolte all’interno della casa di quartiere sono aperte alla comunità locale e organizzate con il coinvolgimento della stessa. |
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Art. 5 - (Gruppo appartamento)1. Il gruppo appartamento è un servizio a carattere residenziale che si configura come soluzione abitativa di tipo comune di piccole dimensioni e garantisce assistenza e protezione in un ambiente familiare, anche attraverso la valorizzazione delle reti sociali e del territorio. 2. Il gruppo appartamento soddisfa le seguenti finalità nei confronti della persona anziana autosufficiente: a) sostenere una dimensione di vita autonoma garantendo protezione assistenziale; |
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Art. 6 - (Residenza servita)1. La residenza servita è un servizio a carattere residenziale che si configura come unità strutturale a valenza residenziale, organizzata in moduli che possono ricomprendere più soluzioni abitative, articolate in: a) camere singole e/o doppie; b) monolocali o mini-appartamenti destinati ad anziani singoli o in coppia; c) gruppo appartamento. 2. La residenza servita soddisfa le seguenti finalità nei confronti della persona anziana autosufficiente: a) sostenere una dimensione di vita autonoma; b) garantire protezione e favorisce lo scambio sociale e umano, anche attraverso occasioni di vita comunitaria; c) promuovere l’integrazione sociale nella comunità di riferimento. 3. La residenza servita, al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, garantisce alla persona anziana autosufficiente: a) le prestazioni e i servizi strumentali, quali la preparazione e la somministrazione dei pasti, la lavanderia e i trasporti; |
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Art. 7 - (Gestore della struttura)1. Il gestore è la persona fisica o giuridica, società o associazione che richiede l’autorizzazione al funzionamento della struttura socio assistenziale. |
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Art. 8 - (Coordinatore della struttura socio-assistenziale)1. Al fine del rilascio dell’autorizzazione in ogni struttura socio-assistenziale deve essere previsto un coordinatore. 2. Il coordinatore della residenza servita di cui all’articolo 6 deve possedere il diploma di laurea triennale attinente ai compiti di assistenza alla persone o almeno cinque anni di comprovata esperienza nella gestione dei servizi rivolti alle persone anziane. 3. Il coordinatore, in pa |
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Art. 9 - (Determinazione della retta)Omissis |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE |
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Art. 10 - (Requisiti delle strutture socio-assistenziali)1. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, al fine del rilascio dell’autorizzazione, devono essere: a) ubicate nel contesto urbano per consentire la partecipazione delle persone alla vita sociale e per garantire la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici; |
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Art. 11 - (Volontariato)Omissis |
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Art. 12 - (Progetto del servizio)Omissis |
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Art. 13 - (Regolamento interno)Omissis |
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Art. 14 - (Registro degli ospiti)Omissis |
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TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI |
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Art. 15 - (Domanda di autorizzazione)1. Il gestore ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 26/2009 presenta la domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale a carattere residenziale e semiresidenziale all’Ambito territoriale integrato (ATI) nel cui territorio è ubicata la struttura utilizzando il modello Allegato A) al presente regolamento. 2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione la domanda deve essere corredata dai segu |
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Art. 16 - (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione)1. L’ATI, accertata la regolarità formale della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia alla Conferenza di zona di cui all’articolo 19 della l.r. 26/2009 competente per territorio che nei successivi quindici giorni verifica la congruenza tra la programmazione sociale di territorio e la necessità di strutture socio-assistenziali nello stesso. A tal fine la Conferenza di zona può sottoporre la domanda al Tavolo zonale di concertazione di cui al medesimo articolo 19 della l.r. 26/2009. |
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Art. 17 - (Commissione tecnica)1. Per ogni Zona sociale è costituita una commissione tecnica di cui l’ATI si avvale per il rilascio dell’autorizzazione e per l’attività di vigilanza e controllo. 2. La commissione tecnica è nominata dal Sindaco del comune capofila di Zona sociale ed è composta da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Con |
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TITOLO V - VIGILANZA E CONTROLLO |
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Art. 18 - (Attività di vigilanza e controllo)1. L’ATI ai sensi dell’articolo 43 della l.r. 26/2009, avvalendosi della commissione tecnica, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture che erogano servizi socio-assistenziali. Tali funzioni possono essere dis |
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Art. 19 - (Attività di monitoraggio)1. La Regione ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 26/2009 effettua il monitoraggio costante sul processo d |
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TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 20 - (Autorizzazione all’esercizio di strutture socio-assistenziali già operanti)1. Le strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro trenta giorni dalla comunicazione del servizio regionale competente devono presentare domanda di autorizzazione all’ATI utilizzando il modello Allegato A), con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. 2. Qualora nel termine dei trenta giorni, di cui al comma 1, le strutture non presentano la domanda di autorizzazione, le stesse sono invitate dall’ATI competente per territorio a |
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Allegato A |
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Domanda per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture e dei servizi socio assistenziale a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziani autosufficientiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B |
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Autorizzazione per il funzionamento della struttura socio assistenziale per persone anziane autosufficientiParte di provvedimento in formato grafico |
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