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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 26/02/1928, n. 332
R.D. 26/02/1928, n. 332
R.D. 26/02/1928, n. 332
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 15/11/1973, n. 734
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TITOLO I |
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Capo I - Istanze e dichiarazioni |
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Art. 1.Le dichiarazioni del Podestà e dei rappresentanti delle Associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi dell' |
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Art. 2.Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche la indicazio |
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Art. 3.Qualora i Commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto od in parte non dichiarati, potranno chiedere al Prefetto dell |
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Art. 4.Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non è obbligatori |
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Art. 5.Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati |
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Art. 6.Salvo la facoltà discrezionale del Commissario di procedere di ufficio, i Podestà e le Associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro ist |
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Art. 7.Qualunque possessore potrà presentare domanda al Commissario per ottenere che |
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Capo II - Affrancazioni |
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Art. 8.Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai Comuni ed alle Associazio |
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Art. 9.Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da |
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Art. 10.Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a re |
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Art. 11.Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avviserà le parti interessate a mezzo di lette |
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Art. 12.La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non può farsi che nei casi stabiliti dall'a |
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Art. 13.Per l'applicazione del cennato art. 9 il Commissario fisserà prima la quota spettante al Comune, frazione od Associazione agraria a |
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Art. 14.Contro le decisioni del Commissario, nel caso con cui si consente o si nega la cessione alla popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, è ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, il |
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Art. 15.Il Commissario può incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge. Il progetto, con le eventuali modificazioni che il Commissario crederà apporta |
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Art. 16.Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da L. 4, sar |
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Capo III - Scioglimento delle promiscuità |
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Art. 17.Di regola i Commissari provvederanno ai termini dell'art. 8 della legge allo scioglim |
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Art. 18.I Commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni ante |
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Art. 19.Il Ministro per l'economia nazionale, esaminate le proposte del Commissario, potr&agr |
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Art. 20.Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla propriet&agrav |
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Art. 21.Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da Associazioni o comunioni di particolari la proprietà di alberi su terre comuni, la promiscuità sarà sciolta nel modo segue |
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Art. 22.Quando la proprietà degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli p |
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Art. 23.Non sarà considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare o |
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Art. 24.Qualora più Comuni, frazioni od Associazioni agrarie esercitino insieme usi ci |
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Capo IV - Legittimazione e reintegra delle occupazioni |
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Art. 25.Sono soggette all'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine |
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Art. 26.Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubb |
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Art. 27.L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sarà accertato da un pe |
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Art. 28.Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione, saranno rimesse in mass |
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Art. 29.Qualora il Commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procederà anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circ |
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Art. 30.Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di |
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Art. 31.Il Commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni r |
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Art. 32.Lo stesso procedimento si adotterà per la sistemazione delle quote dei demani |
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Art. 33.I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere aff |
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TITOLO II |
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Capo I - Piani di massima e destinazione delle terre |
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Art. 34.Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuità, di affrancazione delle terre soggette ad usi civici e di sistemaz |
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Art. 35.Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consisterà nella esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art. 11 della legge. |
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Art. 36.Il piano approvato o modificato sarà trasmesso con la deliberazione del Consig |
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Art. 37.Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'art. 11 d |
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Art. 38.I piani di massima approvati dai Commissari regionali anteriormente all'effettivo fun |
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Art. 39.Il Commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai Comuni e dalle Associ |
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Art. 40.Salva diversa disposizione del Ministro per l'economia nazionale, saranno soggette al |
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Art. 41.Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'economia |
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Capo II - Regolamento degli usi civici |
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Art. 42.Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sarà provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, il Commissario regionale e |
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Art. 43.I Comuni e le Associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvede |
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Art. 44.In caso di inadempienza il Prefetto assegnerà un perentorio termine ai Podest& |
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Art. 46.Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse grava |
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Capo III - Ripartizione in quote |
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Art. 47.Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico od un perito nominato |
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Art. 48.Qualora se ne riconosca la necessità, il piano di ripartizione conterrà |
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Art. 49.Il Commissario, approvato il piano di ripartizione, formulerà un bando col quale tutti i capi di famiglia, che credano di aver |
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Art. 50.Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del Comune o dell'Asso |
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Art. 51.Sono considerati capi famiglia agli effetti dell'art. 13 della legge: |
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Art. 52.Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal Podestà del Comune e composta di sei membri scelti tra i cittadini |
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Art. 53.La commissione esaminerà quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per essere ammessi alla ripartizione e ne formerà l'elenco. Annoterà in separato elenco quelli che debbono escludersi, indicando i motivi dell'esclusione. |
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Art. 54.Di tutte le pubblicazioni stabilite negli articoli precedenti si farà constare |
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Art. 55.I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare r |
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Art. 56.Trascorso il termine utile per ricorrere, il Podestà od il presidente dell'Associazione agraria trasmetterà tutti gli atti ed i ricorsi al Commissario che, assunte le informazioni necessarie |
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Art. 57.L'immissione in possesso dei quotisti avrà luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo del perito ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal Commissario regionale, con l'assistenza del Podestà o del presidente dell'Associazione o di loro |
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Capo IV - Associazioni agrarie e frazioni di Comuni |
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Art. 58.I beni delle Associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati |
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Art. 59.Le Associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformità di statuti |
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Art. 60.Il Prefetto della Provincia curerà tali adempimenti, anche per mezzo di un suo commissario, qualora le |
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Art. 61.Sono soggette all'osservanza delle norme degli articoli precedenti anche le Associazi |
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Art. 62.Lo scioglimento delle Associazioni agrarie, ai termini dell'art. 25 della legge, potrà essere p |
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Art. 63.Il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie, appr |
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Art. 64.Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'art. 26 della legge, la Giunta provincia |
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Art. 65.Le norme contenute nel Cap. II della legge relative alla sistemazione, alla ripartizi |
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Art. 66.All'applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvederà con |
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TITOLO III - GIURISDIZIONE E PROCEDURA |
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Art. 67.Allorquando dovrà procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, |
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Art. 68.Gl'istruttori potranno essere incaricati: di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime; |
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Art. 69.Gli istruttori, che non abbiano anche la qualità di periti, saranno assistiti |
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Art. 70.Il decreto di nomina di questi incaricati indicherà l'oggetto delle indagini e |
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Art. 71.Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagl'incaricati suddetti sono da consider |
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Art. 72.Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal Commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne |
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Art. 73.I Podestà dei Comuni ed i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a mett |
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Art. 74.Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commiss |
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Art. 75.Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposi |
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Art. 76.Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il Commissario devono essere propos |
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Art. 77.La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei Commissari sarà fatta sempre pe |
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Art. 78.Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge non sarà s |
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Art. 79.Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla Corte gli atti e documenti |
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TITOLO IV - SPESE E COMPENSI |
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Art. 80.Qualora per motivi speciali il Commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o |
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Art. 81.L'ordine di deposito di cui all'art. 39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai debitori da un |
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Art. 82.Il rilascio delle copie degli atti del Commissariato, in quanto concerne la misura e |
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Art. 83.Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati saranno dal Commissario immediatamente comunicate ai Comuni, alle Associazioni agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'art. 7 del presente regolamento. Ad essi è concesso un termin |
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Art. 84.Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle operazioni sulle vie ordinarie e pe |
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Art. 85.Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le o |
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