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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2012
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- D. Min. Sviluppo Economico 27/12/2013
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 R e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista legge 7 agosto 1997, n. 266 R e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e inte |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 R; b) «Soggetti beneficiari»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché i consorzi; c) «Imprese femminili»: le imprese, di micro, piccola e media dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera |
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Art. 2 - Ambito e finalità di applicazione1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, c |
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Art. 3 - Operazioni finanziarie con copertura massima del Fondo fino all'80 percento1. La garanzia diretta del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, comunque finalizzate all'attività di impresa, riferite a: a) soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni del Mezzogiorno; b) imprese femminili; c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di finanziamento di durata non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire alle medesime imprese l |
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Art. 4 - Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni1. La garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del “80 percento” N5 dell'ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, accordate ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, tali crediti devono essere certificati dall'Amministrazione debitrice, sia nell'am |
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Art. 5 - Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, per le operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi e concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del “80 percento” N5 dell'ammonta |
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Art. 6 - Altre operazioni di consolidamento di passività1. Per le operazioni di consolidamento di passività a breve termine accordate dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato al soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario, la garanzia dire |
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Art. 7 - Operazioni sul capitale di rischio1. Sono ammesse alla garanzia diretta del Fondo le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, se compiute dai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi per il tramite delle società di gestione del risparmio e delle società di gestione armonizzate oltre che dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 24 |
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Art. 8 - Altre operazioni finanziarie1. Per le operazioni finanziarie diverse da quelle di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, comunque finalizzate all'attività di impresa, concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino all |
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Art. 9 - Commissioni per la garanzia1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 6, per l'ammissione alla garanzia non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo relativamente alle operazioni finanziarie, diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 7, riferite a: a) soggetti beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; |
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Art. 10 - Accantonamento al Fondo1. “A fronte dell’ammissione alla garanzia del Fondo, la misura dell’accantonamento |
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Art. 11 - Innalzamento delle percentuali di copertura1. In tutti i casi previsti dal presente decreto in cui le percentuali di copertura del Fondo, così come le percentuali massime di copertura applicabili dai confidi e dagli altri fondi di garanzia sulle operazioni per le quali è |
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Art. 12 - Informazione alle imprese1. I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo comunicano, in sede di domanda, le condizioni economiche applicate alle imprese per la concessi |
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Art. 13 - Norme finali1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal Regolamento del 31 ma |
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