Compensazioni per aumento prezzi materiali da costruzione: ripartizione del fondo | Bollettino di Legislazione Tecnica
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22/04/2022

Compensazioni per aumento prezzi materiali da costruzione: ripartizione del fondo

In tema di appalti pubblici, con il Decreto del MIMS del 30/09/2021 vengono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali di costruzione.

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106), prevede dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici (si veda in proposito Materiali da costruzione: compensazioni per l'aumento dei prezzi nei contratti pubblici).

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) del 30/09/2021, pubblicato nella G.U. del 28/10/2021, n. 258, stabilisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, istituito ai sensi dell'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021.  

In particolare, il Decreto prevede che, ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute e ritenute ammissibili, il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, avente una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, è così ripartito:
- 34 milioni di euro per le piccole imprese;
- 33 milioni di euro per le medie imprese;
- 33 milioni di euro per le grandi imprese.

Qualora l’ammontare delle richieste superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i beneficiari partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.

Dalla redazione