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Deliberaz. G.R. Basilicata 01/02/1983, n. 465

Approvazione dei criteri e modalità di attuazione delle legge regionale 29/11/1982, n. 40.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 16/04/1984, n. 1865
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Art. 1 - Criteri di esame preliminare per l’accertamento della completezza dei progetti depositati

La denuncia dei lavori di cui all’art. 1 della Legge regionale n. 40 del 29/11/1982, sarà effettuata, dal committente dell’opera, presso gli Uffici del Genio Civile di Potenza e Matera e presso le Sezioni circondariali dell’Ufficio LL.PP. di Melfi e Lagonegro, secondo i rispettivi territori di competenza.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione del progettista circa l’appartenenza dell’opera ad una delle categorie previste nella presente delibera.

La domanda dovrà essere controfirmata dai soggetti indicati dall’art. 1 della legge.

Tali Uffici istituiranno all’uopo una apposita Sezione sismica, incaricata di accertare la «completezza» degli elaborati progettuali presentati secondo quanto appresso specificato e di comunicare al committente, al costruttore ed al Comune, nei cui territorio si eseguirà l’opera, l’accettazione del deposito.

A tal fine, le predette Sezioni sismiche terranno un apposito registro nel quale saranno riportate le denunce presentate unitamente agli atti progettuali, che dovranno essere in duplice copia, di cui una in bollo, salvo espresse deroghe. Nel caso di esito positivo dell’esame relativo alla completezza degli atti presentati, l’ufficio provvederà a restituire una copia del progetto con data e numero progressivo di protocollo nonché firma del dipendente incaricato della tenuta del registro su ogni elaborato, al denunciante, entro 15 giorni dalla data di protocollo, unitamente alla comunicazione dell’accettato deposito, che sarà inviata anche al Comune ed al costruttore.

Nel caso, invece, in cui dall’esame svolto emergano elementi in contrasto con quanto di seguito specificato circa la completezza degli atti progettuali, l’ufficio restituirà al denunciante, entro i 15 giorni sopra indicati, tutti gli atti presentati, ad eccezione della domanda, comunicando le modifiche e/o

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Art. 2 - Modalità e criteri di sorteggio dei campioni per i controlli dei progetti depositati delle opere in corso di esecuzione e delle opere ultimare

Per i controlli previsti dall’art. 3 della legge regionale 29/11/1982, n. 40, saranno effettuate tre distinte campionature; una relativa ai progetti depositati, una relativa alle opere in corso di esecuzione ed una relativa alle opere a struttura ultimata.

I campioni verranno determinati mediante estrazione casuale per le seguenti categorie ed opere:

A) strutture intelaiate di cemento armato metalliche, oppure costruite con pareti o pannelli portanti in cemento armato ed aventi volumetrie edilizie fino a 5000 metri cubi;

B) strutture intelaiate di cemento armato metalliche, oppure costruite con pareti o pannelli portanti ed aventi volumetrie edilizie

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Art. 3 - Modalità di svolgimento dei controlli

I controlli per campione sui progetti, sulle opere ultimate e su quelle in corso di realizzazione tenderanno ad accertare, anche nel dettaglio, la corretta applicazione delle norme tecniche, nonché dei buoni criteri di progettazione e di esecuzione delle opere stesse, analizzando i problemi nella loro sostanza.

I controlli sui progetti saranno svolti considerando principalmente gli aspetti elencati qui di seguito:

a) l’identità del sito e la scelta dei più opportuni sistemi strutturali ai fini della resistenza sismica;

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Art. 4 - Criteri di individuazione dei tecnici incaricati dei controlli

Gli Uffici del Genio Civile di Potenza e Matera e le Sezioni circondariali dei LL.PP. di Melfi e Lagonegro procederanno agli accertamenti previsti dall’art. 1 della Legge regionale 29/11/1982, n. 40 riguardanti la completezza degli elaborati progettuali presentati con la denuncia dei lavori. Tali accertamenti saranno svolti secondo le indicazioni dell’art. 1 della presente delibera.

Gli Uffici e le Sezioni circondariali, di cui al precedente capoverso, cureranno la registrazione e la catalogazione dei progetti ai fini della legge 02/02/1974, n.

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Art. 5 - Modalità di pubblicazione dell’esito dei controlli

La pubblicazione sul B.U.R. dovrà indicare il tipo, destinazione e stato d’avanzamento dei lavori del manufatto oggetto del controllo, nome, cognome

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Art. 6 - Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti

Ai sensi della legge regionale n. 40 del 29/11/1982 il parere di cui all’art. 13 della legge 64/74 è espresso dall’Ufficio Geologico Regionale sulla scorta di uno studio geologico-tecnico predisposto dall’Ente interessato, facente parte integrante degli elaborati dei piani generali e particolareggiati.

L’Ufficio Geologico Regionale, tenendo conto della conformazione geomorfologica del territorio desunta dalle analisi effettuate dall’Ente proponente, si esprimerà sulle compatibilità tra le previsioni urbanistiche ed i contenuti ed i risultati delle indagini.

Il parere verrà limitato alle aree interessate dall’urbanizzazione con esclusione delle zone agricole oggetto di insediamenti sparsi per le quali saranno indicati eventuali suggerimenti sull’uso del territorio, anche in relazione alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

Lo studio predisposto dall’Ente ed il conseguente parere dell’Ufficio Geologico comprenderanno le aree extraurbane destinate dal piano alla costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di strutture produttive, turistiche, etc. nei comuni classificati sismici ove la cla

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