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13/10/2021

Regole per l'individuazione del regime edilizio delle tettoie

Il TAR Campania riepiloga le regole per la corretta qualificazione urbanistica delle tettoie, specificando le caratteristiche ai fini della configurabilità dell’intervento quale nuova costruzione o manutenzione straordinaria, oppure pertinenza o volume tecnico.

FATTISPECIE - La controversia riguardava un ordine di demolizione di due tettoie, di cui una aperta e l’altra chiusa, dalle dimensioni di m. 4x4 e m. 3 di altezza, realizzate da molti anni e poste alle spalle del fabbricato in stretta aderenza ad esso. Secondo il ricorrente le tettoie avevano la funzione di locale tecnico della corrispondente abitazione (impianti tecnologici e stenditoio).
Il TAR Campania-Napoli 01/10/2021, n. 6146 ha ritenuto tali opere ascrivibili agli interventi di nuova costruzione, come tali assoggettabili al permesso di costruire, escludendo che si potesse trattare di manutenzione straordinaria oppure di pertinenza o di volume tecnico, sulla base dei seguenti principi giurisprudenziali.

NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Ai fini della esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per realizzare una tettoia, occorre sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Pertanto quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice SCIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi.
Nella specie, secondo i giudici le due tettoie abusive incidevano sull’assetto urbanistico dell’area per dimensioni, vincoli (vincolo sismico) e funzionalità (una delle due era chiusa su tre lati) e concretavano, nella loro globalità e non in via atomistica, uno stabile e permanente rimodellamento della morfologia del terreno.

TETTOIE PERTINENZIALI - Sul punto il TAR ha ricordato che ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi.
In definitiva, soltanto allorquando assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche.

Pertanto, dette strutture (le tettoie) possono ritenersi liberamente edificabili solo:
- qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e
- quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono.
Tali circostanze non sono state rinvenute nel caso di specie, alla luce delle dimensioni e della descrizione delle tettoie.

VOLUMI TECNICI - Il TAR ha infine escluso che potesse trattarsi di volumi tecnici, specificando che si intendono per tali solo i piccoli manufatti necessari al contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Dalla redazione