L. R. Toscana 01/10/2021, n. 36 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Toscana 01/10/2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/08/2022, n. 29
- L.R. 28/12/2021, n. 55
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Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera c), e l'articolo 44 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 124, comma 6;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);

Considerato quanto segue:

1. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, le cui disposizioni sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), abrogato dal D.Lgs. 152/2006, disciplina, a livello europeo, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane al fine di definire i requisiti di tali scarichi e i tempi di adeguamento;

2. La successiva direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, anch'essa recepita dal D.Lgs. 152/2006, persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; in una tale prospettiva la piena attuazione della direttiva 91/271/CE, costituisce una condizione preliminare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, la Regione Toscana ha predisposto specifiche disposizioni, in particolare con l'emanazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);

4. All'interno del territorio regionale, sono infatti ancora presenti:

a) scarichi di acque reflue recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati compresi tra i duecento e i duemila abitanti equivalenti, c.d. "piccoli agglomerati", non soggetti alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE, ma che necessitano, per il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali, di interventi puntuali relativi al servizio idrico integrato come disciplinati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");

b) scar

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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5(Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali)
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Art. 1 - Modifiche al preambolo della L.R. 5/2016

1. Dopo il n. 5-bis del preambolo della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), è aggiunto il seguente:

"5-ter. È altresì necessario dettare disposizioni acceleratorie per assicurare il completamento degli interventi di adeguamento nel più breve tempo possibile al fine di garantire l'osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell'Unione Europea ed il conseguimento di un livello di depurazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità evitando l'aggravamento delle procedure d'infrazione in corso; tali disposizioni prevedono in particol

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Art. 2 - Oggetto Modifiche all'articolo 1 della L.R. 5/2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 5/2016

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Art. 3 - Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 5/2016

1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 5/2016 sono aggiunte le parole: "fatto salvo quanto p

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Art. 4 - Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione. Inserimento dell'articolo 2-bis nella L.R. n. 5/2016

1. Dopo l'articolo 2 della L.R. n. 5/2016, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis - Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione

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Art. 5 - Inserimento dell'allegato A nella L.R. n. 5/2016

1. Nella L.R. 5/2016 è inserito l'allegato A "Interven

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Art. 6 - Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione. Inserimento dell'articolo 2-ter nella L.R. n. 5/2016

1. Dopo l'articolo 2-bis della L.R. n. 5/2016, è inserito il seguente:

"Art. 2-ter - Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di

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Art. 7 - Potere di vigilanza della Regione. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 5/2016

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 5/2016 sono aggiunte le parole: "nonché il suo aggiornamento e il recepimento degli interventi nella programmazione temporale del

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Art. 8 - Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 5/2016

1. La rubrica dell'articolo 4 della L.R. 5/2016 è sostituita dalla seguente: "Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione."

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 5/2016 dopo le parole: "articolo 2, comma 1", sono inserite le seguenti parole: "o gli ulteriori termini previsti dalla pres

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Art. 9 - Approvazione dei progetti degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della L.R. 5/2016

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 5/

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Art. 10 - Autorizzazioni. Modifiche all'articolo 6 della L.R. 5/2016

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della L.R. 5/2016 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La documentazione allegata all'istanza per il rilascio o l'aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria riporta il cronoprogramma aggiornato degli interventi

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CAPO II - Modifiche alla legge regionale legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
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Art. 11 - Norme transitorie per le acque reflue urbane. Modifiche all'articolo 26 della L.R. 20/2006

1. Alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), le parole: "per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi" sono sostituite dalle seguenti: "per il rilascio, ai sensi dell'articolo 124, comma

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CAPO III - Norme finanziare e disposizioni finali e transitorie
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Art. 12 - Disposizioni finali

1. Ai fini del presidio degli interventi sulla depurazione, di cui alla

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Art. 12-bis - Disposizioni particolari per il completamento degli interventi di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno

N2

1. Per le opere di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno, denominato "Rivellino" di cui all'Accordo di Programma stipulato in data 23 Dicembre 2019 e approvato con Delib.G.R. 23 dicembre 2019, n. 1626, di seguito AdP, laddove il gestore del servizio idrico integrato non sia in grado di rispettare i termini di conclusione dei lavori previsti nell'accordo stesso, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà connesse ad eventi sopravvenuti non imputabili al gestore medesimo, sulla base di una specifica

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Art. 13 - Disposizioni transitorie

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ove necessario in attuazione della medesima, sono approvati e sottoscritti gli aggiornamenti e le modifiche degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 26, comma 2, della L.R. 20/2006.

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Art. 14 - Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

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Allegato A - Interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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