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23/09/2021

Compravendita, esonero della garanzia per vizi riconoscibili

Secondo la Corte di Cassazione, l'acquirente non ha diritto alla riduzione del prezzo per i vizi facilmente riconoscibili (nella specie macchie di muffa sulle pareti) anche se l’immobile sia stato presentato dal venditore come "completamente restaurato".

Nel caso di specie l’immobile venduto presentava gravi vizi di umidità, infiltrazioni e muffa sulle pareti, nonché inconvenienti dell’impianto di riscaldamento. Gli acquirenti sostenevano che l'appartamento era stato presentato dal venditore come privo di vizi in quanto “completamente restaurato” e chiedevano la restituzione della parte del prezzo corrispondente alla diminuzione del valore dell'immobile e la condanna al risarcimento del danno.
Secondo la Corte d’Appello, le chiazze di umidità lamentate (ed accertate) non erano nascoste dagli arredi dell’appartamento e pertanto il venditore era esonerato dalla responsabilità per facile riconoscibilità dei vizi.
L’art. 1491 c.c. infatti esclude la garanzia per i vizi della cosa venduta se al momento del contratto:
- il compratore ne conosceva l'esistenza o
- se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

In proposito la Corte di Cassazione ord. C. Cass. civ. 31/08/2021, n. 23659, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha evidenziato che i vizi erano stati correttamente valutati come riconoscibili sulla base della considerazione:
- che vi era stata visibilità delle macchie, in quanto erano state notate anche da altri visitatori dell’appartamento;
- dell’inesistenza di operazioni fraudolente di occultamento a mezzo di utilizzazione dell'arredamento al fine di nasconderle.
Inoltre è stato richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'utilizzazione per la presentazione di quanto proposto in vendita come idoneo al “buon funzionamento” o “completamente restaurato” non equivale automaticamente a dichiarazione di esenzione da vizi (C. Cass. civ. 22/01/2020, n. 695C. Cass. civ. 02/04/1997, n. 2862).

Dalla redazione