Regolam. R. Umbria 04/08/2021, n. 5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Umbria 04/08/2021, n. 5

Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione in attuazione dell’articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini).
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CAPO I - Oggetto
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini), stabilisce:

a) i requisiti dei Centri antiviolenza, di seguito denominati CAV e delle Case rifug

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CAPO II - Requisiti e servizi dei Centri antiviolenza
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Art. 2 - (Centri antiviolenza)

1. I CAV, residenziali e non residenziali, sono le strutture di cui agli articoli 35 e 36 della l.r. 14/2016 in cui, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, sono accolte, a titolo gratuito, le donne di tutte le età che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza e le loro figlie e i loro figli minori.

2. I CAV garantiscono la protezione e l’attuazione del progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza e la cura degli eventuali minori a carico ed attivano, qualora necessario, interventi per la salute psico-fisica.

3. I CAV, nell’ambito dei singoli percorsi di uscita della violenza, si mettono in relazione con i soggetti della Rete di p

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Art. 3 - (Requisiti strutturali ed organizzativi dei Centri antiviolenza residenziali)

1. I CAV residenziali sono strutture di ospitalità temporanea in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e alle loro figlie e ai loro figli minori e di salvaguardarne l’incolumità fisica e psichica, nell’ambito di un progetto personalizzato di recupero e di inclusione sociale che:

a) è condiviso con la donna;

b) è volto a ripristinare l’autonoma individualità della donna stessa, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato;

c) contiene la durata della permanenza.

2. La struttura destinata a sede operativa del CAV residenziale deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività, per le donne e per i mi

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Art. 4 - (Requisiti strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza non residenziali)

1. Il CAV non residenziale garantisce un’apertura di almeno cinque giorni alla settimana, compresi, di norma, i giorni festivi, attiva i numeri telefonici dedicati e offre i servizi minimi previsti dall’articolo 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).

2. Il CAV non residenziale aderisce al numero telefonico nazionale di pub

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Art. 5 - (Regolamento interno e carta dei servizi dei Centri antiviolenza residenziali e non residenziali)

1. I CAV, residenziali e non residenziali, devono dotarsi di un regolamento interno che preveda, in particolare:

a) le modalità per garantire l’anonimato e la riservatezza;

b) le modalità di ingresso ed uscita delle donne;

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Art. 6 - (Servizi minimi dei Centri antiviolenza residenziali e non residenziali)

1. I Centri antiviolenza residenziali e non residenziali garantiscono, a titolo gratuito, i seguenti servizi minimi:

a) ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

b) accoglienza: protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

c) assistenza psic

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CAPO III - Requisiti e servizi delle Case rifugio e soluzioni abitative temporanee
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Art. 7 - (Case rifugio)

1. Le Case rifugio di cui agli articoli 35 e 37 della l.r. 14/2016 sono strutture residenziali di ospitalità temporanea, ad indirizzo segreto, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e alle loro figlie e ai loro figli minori e di salvaguardarne l’incolumità fisica e psichica grazie alla creazione, con la collaborazione delle donne ospiti, di un luogo protetto, idoneo e sereno, nell’ambito di un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza e di recupero della rete sociale che:

a) è condiviso con la donna e si basa sulla volontà e l’autodeterminazione della donna;

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Art. 8 - (Requisiti strutturali ed organizzativi della Casa rifugio)

1. La Casa rifugio corrisponde ad una casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.

2. La Casa rifugio deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per le civili abitazioni in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

3. La Casa rifugio deve possedere i requisiti strutturali di seguito elencati:

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Art. 9 - (Servizi minimi della Casa rifugio)

1. La Casa rifugio garantisce protezione e ospitalità alle donne e alle loro figlie e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l’incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.

2. La Casa rifugio definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza provvedendo, con modalità e tempi condivisi con la donna accolta, anche alla cura di eventuali minori a carico.

3. La Casa rifugio si raccorda con i CAV e gli altri servizi presenti sul territorio, al fine di garantire supporto psicolo

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Art. 10 - (Casa rifugio di emergenza-urgenza)

1. La Casa rifugio di emergenza-urgenza, ai sensi di quanto previsto dall’

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Art. 11 - (Soluzioni abitative temporanee diverse dai CAV residenziali e dalle Case rifugio)

1. Le soluzioni abitative temporanee di cui all’articolo 37 della l.r. 14/2016 sono strutture alloggiative temporanee, individuali e col

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Art. 12 - (Case di semi-autonomia)

1. Le Case di semi-autonomia sono soluzioni abitative di ospitalità temporanea di cui all’articolo 11, con i requisiti di cui al medesimo articolo 11, comma 3, per le donne vittime di violenza e per le loro figlie e i loro figli minori, che:

a) non si trovano in

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CAPO IV - Requisiti comuni dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio
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Art. 13 - (Requisiti del personale dei Centri antiviolenza, residenziali e non residenziali e delle Case rifugio)

1. Il CAV residenziale e non residenziale, la Casa rifugio e la Casa rifugio di emergenza-urgenza sono servizi specialistici antiviolenza e devono avvalersi esclusivamente di personale femminile, anche volontario, con formazione specifica e con esperienza almeno biennale, nelle materie inerenti la violenza di genere e assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:

a) assistenti sociali;

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Art. 14 - (Misure di sicurezza dei CAV e delle Case rifugio)

1. I CAV e le Case rifugio garantiscono misure idonee alla sicurezza, dotandosi di un Piano di sicurezza da condividere con le Forze dell’ordine.

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Art. 15 - (Ulteriori requisiti comuni dei CAV e delle Case rifugio)

1. I CAV e le Case rifugio devono possedere i requisiti fissati dall’Intesa relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c). Inoltre:

a) basano le prestazioni erogate su standard di qualità;

b) vietano l’accesso ai locali dei servizi agli autori della violenza e dei maltrattamenti;

c) si attengono alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio;

d) assicurano un’adeguata supervisione periodica per le operatrici e le figure professionali operanti nei centri;

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Art. 16 - (Finanziamento)

1. I CAV, le Case rifugio e le soluzioni abitative temporanee sono finanziate con risorse europee, statali, regionali e degli enti locali mediante il P

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Art. 17 - (Tempi di permanenza)

1. I tempi di permanenza nei servizi residenziali sono, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, non superiori a:

a) nova

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CAPO V - Criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Revoca, sospensione e decadenza della stessa
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Art. 18 - (Domanda di autorizzazione al funzionamento dei CAV e delle Case rifugio)

1. L’autorizzazione al funzionamento dei CAV e delle Case rifugio è rilasciata, ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 14/2016, dalle Zone sociali di cui all’articolo 268 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, tramite il Comune capofila.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è indirizzata al Comune capofila della Zona sociale nel cui territorio è ubicato il CAV o la Casa rifugio ed è presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore del CAV o della Casa rifugio.

3. La domanda di autorizzazione deve contener

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Art. 19 - (Verifica requisiti delle soluzioni abitative temporanee)

1. Le Zone sociali di cui all’articolo 268 bi

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Art. 20 - (Modalità di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento)

1. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, verifica il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e, previo parere obbligatorio del gruppo tecnico di cui all’articolo 21, rilascia o diniega l’autorizzazione al funzionamento di cui all’articolo 18. L’autorizzazione o il diniego deve essere reso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L’autorizzazione contiene, in particolare:

a) l’esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l’indirizzo;

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Art. 21 - (Gruppo tecnico di valutazione)

1. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, nomina un gruppo tecnico di valutazione che svolge i seguenti compiti:

a) esprime il parere tecnico di supporto al rilascio, sospensione e revoca dell’au

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Art. 22 - (Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione)

1. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, anche su segnalazione della Regione e dei comuni, constatate eventuali irregolarità in seguito alle verifiche e ai controlli di cui all’articolo 23, procede, pr

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CAPO VI - Vigilanza e controllo e norma transitoria
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Art. 23 - (Vigilanza e controllo)

1. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, avvalendosi del supporto del gruppo tecnico di valutazione, effettua le funzioni di vigilanza e control

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Art. 24 - (Norma transitoria)

1. I CAV e le Case rifugio, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano la propria attività alle disposizioni di cui agli

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Art. 25 - (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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