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Sent. C. Giustizia UE 15/07/2021, n. C-60/20

7696621 7696621
Rinvio pregiudiziale - Trasporti ferroviari - Direttiva 2012/34/UE - Spazio ferroviario europeo unico - Articolo 13, paragrafi 2 e 6 - Accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari - Regolamento (UE) 2017/2177 - Riconversione degli impianti - Funzioni dell’organismo di regolamentazione.

1) L’articolo 13, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di fornire a tutte le imprese ferroviarie un accesso non discriminatorio, ai sensi dell’articolo 3, punto 11, di tale direttiva, agli impianti di servizio di cui al suo allegato II, punto 2, non può essere imposto ai proprietari di siffatti impianti che non ne sono gli operatori.

2) L’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2012/34/UE deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione in cui il proprietario di un edificio che ospita un impianto di servizio, ai sensi dell’articolo 3, punto 11, di tale direttiva, che è oggetto di utilizzo, intende porre fine a un contratto di locazione relativo a tale edificio al fine di riassegnare quest’ultimo ad uso proprio.

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