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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Colonnine ricarica veicoli e Superbonus: calcolo massimali e riparto spese in condominio
L’art. 119 del D.L. 34/2020 dispone al comma 8 che sono detraibili nella misura del 110% le spese per l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici, di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013 (vedi Punti di ricarica per veicoli elettrici: norme edilizie, urbanistiche e incentivi).
Per fruire dell’agevolazione, i seguenti interventi devono essere eseguiti congiuntamente a uno degli interventi dell’Ecobonus 110%.
Detto comma 8, art. 119 del D.L. 34/2020, dispone che - fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione per i quali continua a valere il limite di spesa sopra indicato - i massimali per tale tipologia di intervento sono stabiliti (per gli interventi realizzati a partire dal 01/01/2021) in:
- 2.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
- 1.500 Euro per edifici plurifamiliari e condomini che installino fino a un massimo di 8 colonnine;
- 1.200 Euro per edifici plurifamiliari e condomini che installino più di 8 colonnine.
Si rammenta invece che per gli interventi in corso di esecuzione o conclusi al 31/12/2020 la spesa massima ammissibile risulta pari a 3.000 Euro x il numero di colonnine installate.
Quanto al limite di spesa si precisa che (Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 2.2.3):
- detto limite è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica (pertanto un intervento che si protrae a cavallo di due anni è agevolato sempre per gli importi indicati);
- il predetto limite è inoltre riferito a ciascun contribuente, e costituisce pertanto l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica;
- nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti, la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno.
Risulta però particolarmente ostico il calcolo dei massimali per i condomini, nonché il relativo riparto delle spese; per questo motivo, si forniscono di seguito le necessarie indicazioni corredate da un esempio pratico.
INSTALLAZIONE SU PARTI COMUNI E/O PARTI PRIVATE - Di norma, come stabilito dal comma 3 dell’art. 16-ter del D.L. 63/2013 (a sua volta richiamato dal comma 8, art. 119 del DL 34/2020), la detrazione si applica “anche” alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Dato l’inciso “anche”, ne segue che tali infrastrutture possono essere realizzate sia su parti private che su parti comuni.
L’ultimo periodo del comma 8, art. 119 del DL 34/2020 dispone che “L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare”.
CALCOLO MASSIMALI E RIPARTO - La piattaforma ENEA:
A- consente l’inserimento dell’intervento sia come trainato sulle parti comuni che come trainato in riferimento alle unità immobiliari;
B- esegue il calcolo pari a 1.500 x il numero di centraline di ricarica installate fino a 8 colonnine, successivamente a 1.200 per le successive colonnine;
C- nel conteggiare il numero massimo di colonnine attivabili, chiarisce che il totale delle colonnine installate sulle parti comuni non può eccedere il numero delle unità immobiliari, nel caso in cui la somma delle superfici delle unità residenziali sia inferiore al 50%, tale conteggio contempla solo le unità residenziali (vedi immagine riferita a condominio con 42 unità);
D- consente altresì di installare ulteriori colonnine anche sulle parti private;
E- nell’assegnare la somma complessivamente disponibile per l’intervento trainato sia su parti comuni che private, il sistema esegue il calcolo suddividendo l’importo totale per il numero di colonnine che si intendono installare complessivamente sia su parti comuni che private (vedi immagine riferita a condominio con 42 unità con 42 colonnine installate sulle parti comuni e 3 sulle parti private).
Riassumendo e semplificando, si riporta di seguito un calcolo esemplificativo riferito a un condominio con 42 unità immobiliari residenziali.
Numero massimo di colonnine installabili tra parti comuni e private | 42 + 42 |
Numero massimo di colonnine installabili sulle sole parti comuni | 42 |
Importo massimo a colonnina nel caso in cui si installino 42 colonnine (1) | 1.500 x 8 + 1.200 x 34 = 52.800 |
Importo massimo a colonnina nel caso in cui si installino 45 colonnine (2) | 1.500 x 8 + 1.200 x 37 = 56.400 |
Importo massimo a colonnina nel caso in cui si installino 13 colonnine (3) | 1.500 x 8 + 1.200 x 5 = 18.000 |
Importo massimo a colonnina nel caso in cui si installino 5 colonnine (3) | 1.500 |
(1) Tutte su parti comuni oppure alcune su parti comuni e altre su parti private.
(2) Di cui da un minimo di 3 a un massimo di 42 su parti comuni (il budget massimo per le parti comuni è 1.253,33 x 42 = 52.640 Euro).
(3) Indifferentemente su parti comuni e/o private.
Le spese per le colonnine su parti comuni saranno suddivise per millesimi, quelle per le colonnine su parti private a carico dei singoli proprietari.
Lo stesso calcolo si applica in tutti i casi.
Si precisa infine che la spesa da calcolare come indicato è da intendere comprensiva delle spese riferite al sistema di alimentazione dei punti di ricarica, nonché delle spese professionali.
PERTINENZE E APPARTAMENTI NON RISCALDATI - Si vuole aggiungere che la piattaforma Enea consente di attivare l’intervento trainato su parti private solo in relazione a immobili abitativi e riscaldati.
Presupponendo tuttavia che non vengano installate colonnine per la ricarica degli appartamenti, ma eventualmente nelle pertinenze e in particolare nei box, se ne deduce che:
- attivando l’intervento sull’appartamento, la colonnina è tuttavia installabile nel box;
- i proprietari di soli box non possono accedere all’intervento.