D. Ass.R. Sicilia 07/07/2021 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Ass.R. Sicilia 07/07/2021

Approvazione del documento che disciplina lo studio di compatibilità idraulica (invarianza idraulica e idrologica), di cui all'art. 22, comma 6, lett. d), della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
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Premessa

 

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

 

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;

VISTO il D.Lgs . 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. ;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la

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Articolo 1

È approvato il documento che disciplina lo studio di compatibilità idraulica (invarianza idraulica e idrologica), di cui all'art. 22, comma 6, lett. d)

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Articolo 2

Il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Am

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Allegati

 

IL DIRIGENTE GENERALE

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Allegato 1 - Riferimenti tecnici e normativi per lo studio di compatibilità idraulica

1.1. Premessa

La legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 "Norme per il governo del territorio", all'art. 22, comma 6, prescrive la redazione, per il Piano Territoriale Consortile (PTC), per il Piano della Città Metropolitana (PCM) e per i livelli di pianificazione comunale (Piano Urbanistico Generale - P.U.G. e Piani Particolareggiati Attuativi - P.P.A.), di taluni studi specialistici da elaborare su apposita cartografia aggiornata; tra tali studi, la lett. d) del medesimo comma sopra citato, ha prescritto lo studio di compatibilità idraulica (invarianza idraulica e idrologica) come previsto dal vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

Lo studio di compatibilità idraulica, per i livelli di pianificazione consortile e comunale, sviluppato in accordo a quanto previsto dalla Relazione Generale del Piano di Assetto Idrogeologico della Sicilia (P.A.I.) ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 13 del Cap. 11 ''Norme di attuazione" della Relazione generale del P.A.I., aggiornate con D.P.Reg. Siciliana del 6 maggio 2021 (G.U.R.S. n. 22 del 22/5/2021), mira ad individuare quelle aree del territorio che sono soggette a dissesti idraulici anche potenziali (a causa dell'esondazione dei corsi d'acqua, dei canali artificiali e di tutte le infrastrutture ad essi connesse) ed a valutarne il livello di pericolosità, al fine di stabilire l'idoneità dei luoghi ad accogliere le trasformazioni del territorio, garantendo la sicurezza della popolazione, la protezione delle infrastrutture, la salvaguardia delle attività economiche e la tutela dell'ambiente.

 

1.2. Definizioni

Ai sensi del presente decreto si definisce:

Aree a pericolosità idraulica: sono le aree soggette ad inondazioni, alluvioni torrentizie e colate detritiche, individuate sulla base delle probabilità di accadimento degli eventi alluvionali che si verifichino in un intervallo temporale prefissato (tempo di ritorno - TR) e su una determinata area. Secondo la Relazione generale del P.A.I., il tempo di ritorno su cui basare gli studi di compatibilità è fissato su tre valori (50, 100 e 300 anni) mentre le classi di pericolosità vanno da P1 (moderata) a P3 (elevata), applicando la metodologia semplificata, e fino a P4 (molto elevata) nel caso di metodologia completa.

Aree suscettibili di allagamento: aree passibili di dissesto idraulico individuate con metodologie speditive (non approfondite) che permettono di pervenire ad una prima utile indicazione, di vasta scala, sull'estensione dei fenomeni di esondazione e sugli effetti che questi potrebbero avere sul territorio. Secondo il principio di cautela, a causa del modesto grado di approfondimento di tali metodi, a tali aree vanno di solito attribuiti livelli di pericolosità propri delle alluvioni frequenti (ad es. nel P.A.I., pari a P3 con tempo di ritorno 50 anni) e vanno comunque preliminarmente considerate non idonee all'urbanizzazione.

 

1.3. Livelli di

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Allegato 2 - Elaborati progettuali dello studio di compatibilità idraulica

Gli elaborati progettuali minimi che dovranno essere inclusi all'interno dello studio di compatibilità idraulica del Piano Territoriale Consortile (PTC), del Piano della Città Metropolitana (PCM) e del Piano Urbanistico Generale (PUG), si distinguono in elaborati descrittivi e in elaborati grafici, secondo quanto esemplificativamente descritto di seguito.

 

Parte 1 - Individuazione delle "aree suscettibili di allagamento"

Relazione idraulica

La parte descrittiva si articolerà nei seguenti contenuti minimi:

- Una parte introduttiva in cui vanno descritti sommariamente l'inquadramento territoriale dell'area di intervento, i vincoli geomorfologico e idraulico del P.A.I. eventualmente esistenti nell'area di studio;

- Descrizione dello stato di fatto: dovranno essere esplicitati i confini dell'area di studio, gli eventuali rilievi topografici eseguiti, la composizione della superficie attuale, possibilmente integrata da materiale fotografico nelle aree ritenute critiche per il dissesto idraulico.

- Lo studio idrologico dovrà riportare le ipotesi statistiche, i dati e le procedure di calcolo utilizzate, la determinazione dei pluviogrammi di progetto e l'indicazione dei parametri scelti nell'equazione di possibilità pluviometrica adottata. Qualora si sia scelta la metodologia semplificata basata su criteri morfologici e la sovrapposizione di aree storico-inventariali, lo studio idrologico potrà limitarsi ad un'analisi descrittiva di quanto gi

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Allegato 3 - Aggiornamento delle orme di Attuazione del P.A.I. (G.U.R.S. n. 22 del 22/5/2021)

 

RELAZIONE GENERALE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

 

CAP. 11 - Norme di Attuazione

Articolo 12 - Raccordo del P.A.I. con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione

12.1. Il P.A.I. è uno stralcio del Piano di bacino previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 152/2006. Le sue disposizioni sono strumento di salvaguardia di persone, beni, ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici e, per effetto del c. 4 del medesimo art. 65, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, gli enti pubblici ed i soggetti privati, e prevalgono su tutti i piani e programmi di assetto ed uso del territorio.

12.2. I piani e programmi di sviluppo socio-economico, ambientale e di assetto ed uso del territorio devono essere coerenti con il P.A.I. La verifica della coerenza verrà svolta nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

12.3. Le previsioni e le prescrizioni del P.A.I. sono sovraordinate alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei piani particolareggiati vigenti e, se più restrittive, prevalgono con effetto immediato.

12.4. Entro sei mesi dall'approvazione degli aggiornamenti del P.A.I. i Comuni e le altre Amministrazioni eventualmente interessate, qualora le limitazioni d'uso conseguenti agli aggiornamenti determinino una incompatibilità delle destinazioni d'uso del territorio nei piani urbanistici previgenti, dovranno effettuare una variante che tenga conto delle nuove previsioni. Decorso tale termine, provvede d'ufficio la Regione, ai sensi dell'art. 65, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 152/2006.

12.5. Per garantire il perseguimento delle finalità del P.A.I., ai fini dell'integrazione tra gli interventi di mitigazione del rischio, la pianificazione territoriale e la gestione del rischio e delle emergenze, entro il termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del provvedimento di approvazione degli aggiornamenti del P.A.I.: a) gli organi regionali competenti provvedono, ai sensi del comma 5 dell'art. 65 deI D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali (relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali, alla bonifica, all'attività estrattiva, ecc.) alle determinazioni del P.A.l., anche in riferimento ai regolamenti per la fruizione delle aree a pericolosità individuate; b) gli organi di protezione civile (Comuni e Protezione Civile Regionale) provvedono alla predisposizione e/o aggiornamento dei Piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, previsti dall'art. 67, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.

12.6. Nelle aree definite dal P.A.l. gli studi a supporto degli strumenti urbanistici, anche di livello attuativo, e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti, devono analizzare le possibili alterazioni (dei regimi idraulici, della stabilità dei versanti e dell'erosione costiera) collegate alle previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi, di infrastrutture. A tal fine tali studi si dovranno adeguare alle indicazioni metodologiche riportate in Appendice.

12.7. Nell'adeguamento al P.A.I. dei piani urbanistici generali comunali (PUC), dei piani territoriali consortili (PTC) e dei piani delle città metropolitane (PCM), le aree perimetrate a scala regionale come aree a pericolosità (idraulica, geomorfologica, da idrodinamica e morfodinamica costiera) devono essere oggetto di nuova delimitazione a scala di maggior dettaglio coerente con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e con le indicazioni metodologiche riportate nelle Appendici.

12.8. Nelle aree a pericolosità idrogeologica che includono le falesie costiere, limitatamente agli ambiti costieri, sono primari gli interessi di salvaguardia e valorizzazione degli arenili, delle aree umide, e di tutela dei tratti interessati da fenomeni erosivi. ln tali ambiti la realizzazione di nuovi complessi ricettivi turistici all'aperto, di costruzioni temporanee o precarie per la permanenza o la sosta di persone, di attrezzature leggere amovibili e di servizi anche stagionali a supporto della balneazione, di percorsi pedonali e di aree destinate al tempo libero e alle attività sportive è subordinata alle conclusioni positive di uno studio di compatibilità idrogeologica, adeguato al livello di pericolosità, che tenga conto del P.A.I. I Comuni, d'intesa con la competente autorità marittima, vigilano sulla sicurezza dei siti e dei rispettivi accessi da terra e da mare.

12.9 I Comuni che nell'esercizio dei propri compiti e funzioni dovessero venire a conoscenza di situa zioni di pericolosità non individuate a scala regionale, sono tenuti a segnalarne all'Autorità competente la presenza, per gli adempimenti conseguenti e ad adottare i necessari provvedimenti a loro carico per la messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

12.10 Gli Enti cui a livello locale competono le attività di gestione del rischio, dovranno individuare a scala di maggiore dettaglio gli elementi a rischio e le attività compatibili con i livelli di pericolosità determinati dal P.A.I.

 

Articolo 13 - Indicazioni metodologiche e prescrizioni di carattere generale

13.1. I Comuni, i Liberi Consorzi e le Città Metropolitane in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali e attuativi che prevedono trasformazioni del territorio che incidono sull'assetto idraulico, elaborano uno studio idrologico-idraulico, redatto da un professionista abilitato e finalizzato a:

1.a verificare le previsioni urbanistiche in relazione al livello di pericolosità esistente;

1.b definire le previsioni urbanistiche ammissibili e le attività esercitabili;

1.c individuare le norme d'uso del territorio e le prescrizioni attuative, con particolare riguardo al contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo;

1.d individuare gli interventi idonei a garantire l'assetto idraulico del territorio e il rispetto del "principio di invarianza idraulica o idrologica" secondo le linee guida riportate in appendice, anche mediante l'applicazione di tecniche di "drenaggio urbano sostenibile";

1.e individuare le costruzioni che è conveniente delocalizzare;

1.f individuare le indicazioni costruttive per l'applicazione di tecniche di riduzione della vulnerabilità (floodproofing) delle costruzioni esistenti e di miglioramento della loro resilienza agli eventi pluviometrici intensi, anche sulla base delle direttive fornite dall'Autorità competente;

1.g individuare, preferibilmente con più ipotesi alternative, le aree idonee alla realizzazione delle infrastrutture eventualmente necessarie ai servizi idrici e alla mitigazione del rischio idraulico con localizzazione plano altimetrica;

1.h individuare, sulla scorta dei criteri e delle metodologie dettate dall'Autorità con apposita direttiva, le linee di sponda del pi

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