Verifica congruità incidenza della manodopera nel settore edile: emesso il Decreto | Bollettino di Legislazione Tecnica
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20/07/2021

Verifica congruità incidenza della manodopera nel settore edile: emesso il Decreto

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/06/2021 viene definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

In attuazione del comma 10-bis, dell'art. 8 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) è stato emesso il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 25/06/2021 con il quale si definiscono le modalità operative attraverso le quali assicurare, nel settore edile, l’attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa.

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Ai fini del Decreto rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

In particolare, il Decreto stabilisce che, in fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all' Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità; al contrario, in mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line, di cui al D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 30/01/2015.

Le disposizioni del Decreto:
- si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 01/11/2021;
- non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo
- con riferimento ai lavori privati, si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro.

Dalla redazione