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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 12/07/2021, n. XI/5034
Delib. G.R. Lombardia 12/07/2021, n. XI/5034
Delib. G.R. Lombardia 12/07/2021, n. XI/5034
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Testo del documento
LA GIUNTA REGIONALE
Viste: - la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»; - la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»; Vista, in particolare, la legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali» che riconosce, nel perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione; Considerato che l’art. 23-bis «Cooperazione per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana» della l.r. 12/2005, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera t), l.r. 18 |
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Allegato 1 - Criteri, ai sensi dell’art. 23-bis della l.r. 12/05, per la scelta, da parte degli enti competenti, delle aree, degli immobili e delle tipologie di intervento funzionali allo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana ai fini dell'eventuale conclusione di accordi con società partecipate dalla Regione, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di affidamenti, in caso di finanziamenti regionali a favore delle stesse società, finalizzati a incentivare lo sviluppo dei progetti di rigenerazione urbana oggetto di accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016
1. Premesse I presenti criteri, ai sensi dell’art. 23-bis della l.r. 12/2005 N1, sono finalizzati alla scelta, da parte degli enti competenti, delle aree, degli immobili e delle tipologie di intervento funzionali allo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana che possano essere oggetto di accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 da stipularsi da parte dei predetti enti con le società partecipate dalla Regione Lombardia operanti nel settore e con specifica esperienza nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana, in caso di finanziamenti regionali diretti a favore di queste ultime società per incentivare lo sviluppo dei progetti di rigenerazione urbana. Il presente documento, dunque, non concerne la scelta, discrezionale, degli ambiti di rigenerazione che gli enti menzionati nella norma in questione, avendone titolo, possono liberamente individuare, a prescindere dai criteri in oggetto, ai fini della stipula di accordi cooperativi con le citate società partecipate da Regione Lombardia, laddove non si preveda da parte di Regione Lombardia, direttamente in favore di queste ultime, un finanziamento dedicato a incentivare lo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana attuabile mediante i predetti accordi. Precisato quanto sopra, è possibile in generale osservare che il patrimonio immobiliare della Regione e degli enti richiamati dall’art. 23-bis della l.r. 12/05, e ancor più quello oggetto di degrado, abbandono e/o dismesso, rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza e può costituire un fattore di crescita per l’economia, ancor più nell’attuale congiuntura negativa determinata dalla pandemia che ha dimostrato l’inadeguatezza di spazi e funzionalità di alcuni edifici pubblici. Al fine di supportare i processi di valorizzazione, sia questa funzionale o riferibile all’alienazione di ambiti di rigenerazione (composti da aree e/o edifici), Regione Lombardia sostiene e incentiva le iniziative orientate alla riqualificazione degli immobili degradati e abbandonati, con particolare riguardo ai temi dell’innovazione, della sostenibilità e della razionalizzazione del patrimonio pubblico, in modo da contribuire: - allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; - a potenziare e valorizzare i presidi e i servizi territoriali per i cittadini e le imprese. Gli obiettivi connessi all’attivazione di accordi di collaborazione per lo sviluppo di ambiti di rigenerazione sono quelli di creare valore (non solo economico) nel medio/lungo termine e di favorire l’equità sociale, contribuendo alla rigenerazione delle risorse e alla resilienza del sistema territoriale e urbano. Nello specifico, gli accordi di cooperazione richiamati dall’articolo 23-bis della l.r. 12/05, definiscono le modalità per agevolare i processi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico da rigenerare, consentendo di accelerare i programmi di rifunzionalizzazione, così come il trasferimento dei beni di proprietà (o di quelli su cui, la Regione, gli enti di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche, godono dei diritti reali). In particolare, si dichiarano due prevalenti impostazioni, sottese alle ratio ispiratrice dell’articolo succitato così come introdotto dalla l.r. 18/19: una prima impostazione, caratterizzata da un approccio teso ad ottenere la dismissione a titolo oneroso del patrimonio; una seconda impostazione caratterizzata, invece, da una maggior considerazione dell'interesse della collettività con la conseguente affermazione di processi che più che tendere alla mera dismissione del patrimonio mirano ad una sua concreta valorizzazione (non necessariamente in termini monetari) da realizzarsi all'interno di programmi unitari predisposti dagli enti proprietari (o comunque aventi diritto), che non sono pertanto costretti a spogliarsi della titolarità dei beni così valorizzati (potendo ad esempio concedere temporaneamente i beni in affitto o in comodato o in diritto di superficie temporaneo o riutilizzarli essi stessi, a fini pubblici). Le succitate impostazioni sono entrambe compatibili con la disciplina dell'articolo 23-bis e ciò sembra suggerire l’opportunità per i soggetti proprietari o comunque titolati di predisporre quanto prima elenchi e cartografie degli ambiti da rigenerare di proprietà, siano questi riguardanti aree od edifici, in uso o meno, con problemi di degrado sociale, ambientale e/o edilizio (si pensi per esempio ad alcuni quartieri dove il patrimonio immobiliare residenziale pubblico ha la necessità di un progetto di riqualificazione complessivo), oppure aree od edifici non più strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
2. Presupposti dei criteri per la scelta delle aree, degli immobili e delle tipologie di intervento di cui all’art. 23-bis l.r 12/2005 È presupposto fondamentale in caso di finanziamento regionale diretto alle società di cui all’art. 23-bis finalizzato a incentivare lo sviluppo dei progetti di rigenerazione urbana, che gli accordi da stipulare ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 riguardino lo sviluppo di ambiti di rigenerazione concernenti aree di particolare strategicità regionale e contribuiscano alla risoluzione di criticità e al raggiungimento di obiettivi di interesse regionale o comunque sovralocale, tra i quali: i. la localizzazione (o rilocalizzazione) di funzioni strategiche e/o di funzioni connesse a eventi particolari (si pensi per esempio agli interventi che sono stati realizzati in connessione a EXPO 2015 fuori dal sedime fieristico o agli ambiti che potranno contribuire all’offerta complessiva di servizi e funzioni connessi con le Olimpiadi 2026 o, ancora, all’eventuale necessità di localizzare strutture sanitarie o dedite alla ricerca scientifica ed all’innovazione in maniera più capillare sul territorio regionale); ii. la risoluzione di criticità urbane, ambientali, sociali e paesaggistiche, siano, per esempio, queste legate a scarsa qualità insediativa, mancanza di struttura sociale e senso della comunità, necessità di disinquinamento e/o rimozione di materiali e rifiuti pericolosi; iii. il raggiungimento di obiettivi N2 |
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