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22/06/2021

Sottotetto non riscaldato e calcolo della superficie disperdente lorda

Secondo l’Agenzia entrate, Interpello n. 965-1242/2021, ai fini del computo della superficie disperdente lorda non rientra la superficie del tetto, quando il sottotetto non è riscaldato. I termini della questione.

Ai fini del Superbonus 110% (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico), la coibentazione del tetto - nell’ambito di un intervento “trainante” di isolamento termico ai sensi del comma 1, lettera a), art. 119 del D.L. 34/2020 - è ammissibile sia che confini con parti riscaldate che non riscaldate.

Dato che è possibile far ricadere la coibentazione del tetto all’interno del Superbonus, ci si chiede se la relativa superficie, quando non è la prima superficie disperdente, debba o meno essere conteggiata come superficie disperdente.

Ai fini della determinazione della “superficie disperdente lorda” (SDL) si fa riferimento alla definizione di “superficie disperdente” che viene fornita dall’art. 2 del D.M. 26/06/2015: “superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”, parzialmente ripresa anche dalla nota (10) all’Allegato C del D.M. 06/08/2020 (Decreto Requisiti Ecobonus).
Ne segue che nel calcolo della SDL rientrano il pavimento controterra per le superfici riscaldate, nonché le superfici trasparenti, seppure l’intervento agevolabile per il Superbonus riguardi solo le parti opache dell’involucro edilizio.
Non vi rientrano invece le parti di involucro “fredde”, quindi ad esempio le pareti esterne dei garage non riscaldati o del vano scala non riscaldato.

Tuttavia come detto, ai fini del Superbonus, la norma indica esplicitamente che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.
In pratica, dalla lettura della norma sembrerebbe chiara l’intenzione di far ricadere anche la copertura, a prescindere dal fatto che delimiti o meno un volume riscaldato, nel calcolo complessivo della superficie disperdente, nonché nel calcolo del 25%.

Su tale aspetto ci sono tuttavia pareri discordanti, e l’Enea risulta aver chiesto parere al Mise, di cui si è in attesa.
Infatti, secondo alcuni autorevoli commentatori, se il sottotetto non è riscaldato, anche se il tetto può essere coibentato con agevolazione, esso non va computato per raggiungere il 25%, cioè il calcolo per verificare il rispetto del requisito va eseguito solo con riguardo alla “vera” superficie disperdente.

Si registra ora sul punto anche un documento dell’Agenzia entrate - Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che con l’Interpello n. 965-1242/2021, allegato ha affermato che ai fini del computo della superficie disperdente lorda non rientra la superficie del tetto, quando il sottotetto non è riscaldato.
Il parere dell’Agenzia delle entrate è importante, ma per adesso a nostro giudizio non ancora dirimente, in attesa della risposta del Mise, che è l’autorità competente sul punto.

Dalla redazione