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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 14/09/2012, n. 160
D. Leg.vo 14/09/2012, n. 160
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 R, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, è previsto che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, num |
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Art. 1 - Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 1041. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: " 4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari."; 2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza."; b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Art. 15 (Rilievo dell'incompetenza) - 1. Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa. 3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3. 4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza. 5. L'ordinanza che pronuncia |
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Art. 2 - Modifiche alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 1041. L'articolo 9 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito |
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Art. 3 - Modifiche alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 1041. All'articolo 4, comma 1, delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decr |
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