Con la Risoluzione n. 1/T, l’Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di applicare il regime agevolato, previsto per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (superiori a 18 mesi) dagli artt. da 15 a 18 del D.P.R. 601/1973, a particolari operazioni di finanziamento ricorrenti nel settore delle costruzioni.
Si tratta in particolare di quelle fattispecie nelle quali un istituto di credito concede ad una società di costruzioni un’apertura di credito in conto corrente per un importo massimo predeterminato, utilizzabile in modo flessibile dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori, ed in seguito, all’ultimazione dell’opera, tali finanziamenti vengono convertiti in mutui fondiari frazionati, al fine di agevolare la vendita delle singole unità immobiliari da parte del costruttore tramite accollo all’acquirente. Contestualmente alla conversione del rapporto, si procede alla conferma dell’ipoteca originariamente iscritta a garanzia dell’apertura di credito in conto corrente, mediante l’esecuzione di apposita annotazione.
In proposito la risoluzione in commento chiarisce in particolare se l’annotazione di conferma dell’ipoteca può o meno essere assoggettata all’imposta sostitutiva dello 0,25% prevista dal citato D.P.R. 601/1973 per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.
Richiamando gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione, l’Agenzia nega alla fattispecie in esame l’applicabilità dell’imposta sostitutiva in capo all’impresa, in quanto il mutuo fondiario non può considerarsi una trasformazione dell’apertura di credito in conto corrente, ma un nuovo rapporto avente un oggetto parzialmente diverso rispetto al primo (la somma di denaro rimasta non pagata dall’impresa finanziata originariamente) ed un differente titolo (mutuo e non apertura di conto corrente). Quindi nella specifica fattispecie l’annotazione di conferma dell’ipoteca originariamente iscritta a garanzia dell’apertura di credito in conto corrente non può essere assoggettata all’imposta sostitutiva dello 0,25%.
Si ricorda per completezza che l’imposta sostitutiva in commento è stata innalzata al 2% dall’art. 1-bis, comma 6, della L. 30.7.2004, n. 191, in caso di mutui concessi a persone fisiche non esercenti attività commerciale per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni diverse dalla prima casa. L’incremento non riguarda quindi i finanziamenti a medio e lungo termine stipulati dalle imprese, anche se finalizzati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di case di abitazione destinate alla vendita o alla locazione.