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L. R. Calabria 03/09/2012, n. 38

Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R.
07/06/2022, n. 16
- L.R. 30/10/2012, n. 50
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Art. 1 - Finalità della legge

1. Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo termale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della legge 24 ottobre 2000 n. 323 (Riordino del settore termale), la Regione può concedere contributi alle aziende termali di cui all’articolo 2 della medesima legge e a quelle ricettive componenti dette aziende o facenti capo a società dalle stesse controllate per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazioni e tutela delle esistenti opere di presa di acque minerali termali;

b) impianti e opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento v

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Art. 2 - Comuni termali

1. Hanno la qualifica di Comuni termali: Lamezia Terme (CZ) (Terme di Caronte); Galatro (R

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Art. 2-bis - Rete regionale delle terme

N3

1. La Regione Calabria, considerata la rilevanza strategica del sistema termale, quale servizio di interesse genera

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Art. 3 - Pianificazione e programmazione regionale di settore

1. Ai fini della valorizzazione e del razionale utilizzo del patrimonio termale, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 s

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Art. 4 - Contenuti del piano regionale di settore

1. I piani, di cui al comma 1 dell’articolo 2 perseguono le seguenti finalità:

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Art. 5 - Formazione e pubblicazione del piano regionale di settore

1. Il Consiglio regionale approva il piano regionale di settore, predisposto dalla Giunta regionale su iniziativa dell’assessorato competente, previa parere della commissione consiliare competente, sentiti gli enti locali interessati, le competenti autorità regionali, locali e statali, preposte alla tutela dei vin

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Art. 6 - Contributi

1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità della presente legge, concede contributi in conto capitale n

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Art. 7 - Domanda di ammissione ai contributi

1. La domanda per l’ammissione ai contributi è presentata all’assessorato competente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) il progetto dell’opera o del piano di ricerche e di studi con le prescritte autorizzazioni,

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Art. 8 - Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevole.

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Art. 9 - Divieto di cumulo

1. I contributi di cui all’articolo 2 non sono cumulabili, per le medesime opere e forni

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Art. 10 - Erogazione del contributo

1. La Giunta regionale, su proposta del competente assessorato, eroga il contributo per op

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Art. 11 - Collaudo delle opere

1. Le spese di collaudo delle opere di cui all’articolo 1 sono a carico dei soggetti amm

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Art. 12 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2012 in c 1.000.000,00, si provvede per l’anno in corso con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01, inerente a

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Art. 13 - Disposizioni abrogative

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

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Art. 14 - Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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