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Sent. C. Giustizia UE 18/03/2021, n. C-48/20

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 203 - Imposte indebitamente fatturate - Buona fede del soggetto che ha emesso la fattura - Rischio di perdita di gettito fiscale - Obblighi degli Stati membri di prevedere la possibilità di rettificare l’imposta indebitamente fatturata - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.

L’articolo 203 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e i principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, a seguito dell’avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l’IVA, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate. 

Dalla redazione