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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Emergenza Covid e opere contingenti e temporanee: proroga delle semplificazioni
Il D.L. 30/04/2021, n. 56, pubblicato nella G.U. del 30/04/2021, n. 103, prevede che le disposizioni di cui alla lett. f), dell’art. 264, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) si applicano a decorrere dal 30/04/2021 fino al 31/12/2021. Si veda Semplificazione dei procedimenti amministrativi anche edilizi: le misure nel DL Rilancio.
La suddetta disposizione prevede che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Detti interventi, consistono in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e sono realizzati - se diversi da quelli di cui all’articolo 6 del D.P.R. 380/2001 (attività di edilizia libera) - previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA, art. 6-bis del D.P.R. 380/2001).
La disposizione precisa che la CILA deve essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.