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04/05/2021

Emergenza Covid e opere contingenti e temporanee: proroga delle semplificazioni

Il D.L. 30/04/2021, n. 56 proroga l'applicazione delle semplificazioni previste dal Decreto Rilancio per la realizzazione degli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Il D.L. 30/04/2021, n. 56, pubblicato nella G.U. del 30/04/2021, n. 103, prevede che le disposizioni di cui alla lett. f), dell’art. 264, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) si applicano a decorrere dal 30/04/2021 fino al 31/12/2021. Si veda Semplificazione dei procedimenti amministrativi anche edilizi: le misure nel DL Rilancio.

La suddetta disposizione prevede che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Detti interventi, consistono in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e sono realizzati - se diversi da quelli di cui all’articolo 6 del D.P.R. 380/2001 (attività di edilizia libera) - previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA, art. 6-bis del D.P.R. 380/2001).
La disposizione precisa che la CILA deve essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Dalla redazione