Sent. C. Giustizia UE 25/02/2021, n. C-604/19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 25/02/2021, n. C-604/19

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 9, paragrafo 1 - Articolo 13, paragrafo 1 - Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «cessione di beni» - Conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà per effetto di legge - Comune che riscuote i canoni per la conversione - Nozione di «indennità» - Nozione di «soggetto passivo che agisce in quanto tale» - Eccezione - Enti di diritto pubblico che compiono attività od operazioni in quanto pubbliche autorità.

1) L’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà prevista da una normativa nazionale dietro pagamento di un canone costituisce una cessione di beni, ai sensi della suddetta disposizione.

2) La direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che, in occasione della conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà prevista da una normativa nazionale, dietro pagamento di un canone al comune proprietario del bene che consente a quest’ultimo di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, tale comune, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, agisce in qualità di soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva e non in quanto pubblica autorità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della stessa direttiva.

Dalla redazione