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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 17/03/2021, n. 1
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Regolam. R. Marche 17/03/2021, n. 1
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Art. 1 - Oggetto1. Questo regolamento, nel rispetto della normativa europea e statale, detta disposizioni in materia di ittiturismo in attuazione della legge |
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Art. 2 - Definizioni e riferimenti normativi1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di semplificazione e chiarezza espositiva, nel rispetto delle disposizioni europee, statali e regionali vigenti, si forniscono, per l'applicazione di questo regolamento, le seguenti definizioni e riferimenti normativi: a) imprenditore ittico: il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente e in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96). Ai sensi del comma 3 del citato articolo 4 si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura; b) itturismo: l'attività |
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Capo I - Esercizio dell'attività di ittiturismo |
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Art. 3 - Ospitalità1. L'attività di ospitalità è costituita dall'offerta di pernottamento o alloggio nell'abitazione familiare dell'imprenditore ittico oppure in edifi |
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Art. 4 - Somministrazione e vendita di alimenti e bevande1. L'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande è principalmente finalizzata a valorizzare e promuovere l'utilizzazione dei prodotti aziendali. 2. Nell'ambito dell'attività di cui al presente articolo può essere effettuata sia la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto che la vendita di cibo da asporto. 3. I prodotti alimentari somministrati o commercializzati devono, in misura rilevante, derivare dall'attività d |
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Art. 5 - Ubicazione e caratteristiche degli immobili e delle aree1. Gli immobili utilizzati per l'attività di ittiturismo non possono trovarsi a una distanza superiore a quaranta chilometri rispetto ad almeno uno dei seguenti luoghi: |
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Art. 6 - Iniziative volte alla corretta fruizione degli eco-sistemi, delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico1. Al fine di avvicinare la popolazione al mondo della pesca, alle sue tradizioni, alla sua cultura e all'ambiente circostante, l'impresa di ittiturismo può proporre e favorire lo svolgimento di attività volte alla corretta fruizi |
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Capo II - Adempimenti per l'esercizio dell'attività |
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Art. 7 - Funzioni amministrative1. I Comuni ricevono la SCIA di cui all'articolo 8 e vigilano sull'osservanza delle disposizioni di questo regolamento e delle norme di legge inerenti all'ittiturismo, ferme restando le competenze dell'Azienda sanitaria uni |
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Art. 8 - Segnalazione certificata di inizio attività di ittiturismo1. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui l'imprenditore ittico intende avviare l'attività medesima. 2. La SCIA deve contenere: a) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese attestante l'insussistenza di procedure fallimentari e il possesso e il numero della partita IVA; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso della licenza di pesca professionale o allo svolgimento di attività di acquacoltura, con l'elenco delle imbarcazioni in armamento; c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti: 1) che nei propri con |
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Art. 9 - Variazioni, cambio di titolarità e cessazione dell'attività1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, lettere c) e d), e dal comma 2 di questo articolo, l'imprenditore ittico comunica al Comune ogni variazione rispetto a quanto |
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Art. 10 - Notifica di inizio attività1. Le attività di ittiturismo che prevedono la somministrazione o la cessione a terzi di alimenti e bevande sono soggette a notifica sanitaria di iniz |
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Art. 11 - Disposizioni igienico-sanitarie1. Il titolare dell'attività di ittiturismo, in quanto responsabile della elaborazione e della gestione delle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. CE 852/2004, e gli addetti alla manipolazione degli alimenti, devono essere in possesso di adeguata e documentata formazione in materia di sicurezza alimentare ai sensi della |
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Art. 12 - Obblighi e limitazioni all'esercizio dell'attività1. L'imprenditore ittico è tenuto ad avviare l'attività di ittiturismo entro un anno dalla presentazione della SCIA di cui all'articolo 8. In caso di mancato rispetto del termine, l'imprenditore decade dal diritto di esercitare l'attività ittituristica e il Comune ne dà tempestiva informazione alla struttura organizzativa regionale competente al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 13. 2. L'imprenditore espone in modo ben visibile, n |
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Capo III - Disposizioni finali |
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Art. 13 - Elenco regionale degli operatori di pescaturismo e ittiturismo - Sezione ittiturismo1. L'elenco regionale degli operatori di pescaturismo e ittiturismo di cui all'articolo 7 della l.r. 33/2019, istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di ittiturismo, è diviso in due sezioni: pescaturismo e ittiturismo. 2. L'elenco regionale di cui al comma 1, sezione ittiturismo, è costituito sulla base delle comunicazioni trasmesse dai Comuni alla struttura organizzativa regionale competente in materia di ittiturismo. 3. L'elenco di cui al comma 2 è consultabile nell'apposita pagina del sito internet regionale ed è aggiornato dalla struttura regionale |
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Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1 bis, della l.r. 33/2019, gli atti e la relativa modulistica necessari all'attuazione delle disposizioni di questo regolamento sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. Fino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, |
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