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Deliberaz. G.R. Piemonte 23/07/2012, n. 42-4198

LL.RR. 69/1978 e 44/2000. Aggiornamento delle Linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava, relative anche all'aspetto economico della cauzione o polizza fideiussoria a garanzia degli interventi di recupero, in relazione all'art. 7 della L.R. 69/1978, per l'anno 2012.
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[Premessa]



A relazione dell'Assessore Ravello:

La l.r. 44/2000 R ha modificato le procedure per la valutazione di istanze relative all'attività estrattiva di cava. In particolare la Commissione regionale Tecnico - Consultiva prevista dalla l.r. 69/1978 Rè stata sostituita da Conferenze di Servizi presso le Province o presso la Regione in funzione dell'ubicazione delle singole cave o delle loro finalità.

L’attuale processo istruttorio con le competenze sopra delineate, necessita di elementi omogenei per dare m

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Allegato - Aggiornamento delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari da utilizzare per il calcolo delle cauzioni ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22 novembre 1978 n. 69, capitolato valido per l'anno 2012

AI fine di adeguare i costi unitari dei singoli e specifici interventi che concorrono alla realizzazione delle opere di recupero ambientale, in relazione all’aumento su base ISTAT, e per aggiornare, in base all'esperienza del 2011 , l'elenco delle opere relative alla riqualificazione delle aree di cava, il competente Settore della Direzione Attività Produttive, in data 18 aprile 2012, ha provveduto a verificare con le province gli adeguamenti necessari. A seguito dell'esame i funzionari delle Amministrazioni provinciali hanno concordato sugli aggiornamenti da apportare.

È definito il seguente documento.

a) L'aggiornamento finanziario dovuto all’inflazione registrata nel periodo febbraio 2011 – febbraio 2012 è pari a 1,033 (3,3% di inflazione). Mentre, come risulta al capitolo III del presente documento, si continuerà ad utilizzare il tasso del 1% annuo per la posticipazione delle cauzioni alla data di possibile svincolo (12, 24 o 36 mesi dalla data di scadenza dell' autorizzazione).

b) Si confermano le modalità di posticipazione delle cauzioni effettuate dagli uffici istruttori, come previsto al punto b) del III capitolo del presente documento. Con l'eccezione prevista per le cave in sotterraneo, non devono essere attuate posticipazioni oltre i tre anni previsti per motivazioni di diversa natura sia di ordine amministrativo sia tecnico.

Ciò non esclude che in sede di puntuali valutazioni delle opere di recupero attuate, il beneficiario (l'Amministrazione) possa, su proposta tecnica, richiedere il mantenimento, per un tempo stabilito, della frazione della cauzione relativa alle opere di rinverdimento, rimboschimento e di ingegneria naturalistica al fine di poter meglio accertare l'effettivo risultato positivo degli interventi attuati.

AI fine di limitare l'esposizione finanziaria delle Società titolari di autorizzazioni, al capitolo III del presente documento è inoltre confermato il principio secondo il quale deve comunque essere sempre salvaguardata la facoltà delle Società esercenti di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'im

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ELENCO DELLE OPERE, DEGLI IMPORTI ECONOMICI UNITARI, SPECIFICHE DEI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE E MODALITÀ PER LA POSTICIPAZIONE FINANZIARIA
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I - Accantonamento, conservazione, stesa e livellamento del terreno vegetale

Comprende l'accantonamento, la conservazione, la stesa ed il livellamento del terreno vegetale presente nel sito o necessario per il recupero ambientale dell'area; il sito dopo tali operazioni, deve risultare preparato pe

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Il - Opere di recupero suddivise secondo le tipologie di cava

a. Sistemazioni fondiarie ed agrarie

a.1 accantonamento, stesa e livellamento del terreno vegetale presente nel sito o necessario per il riuso agricolo dell'area; il sito dopo tali operazioni deve risultare preparato per la successiva attività agricola: 3,49 €/m³;

a.2 ogni altra eventuale opera necessaria per il riuso agricolo dell'area vedi paragrafo b);

a.3 cauzioni o polizze fideiussorie minime: l'importo complessivo della cauzione, posticipato al momento del controllo del recupero ambientale, non deve essere comunque inferiore a 82.304,53 €.

L'utilizzo del parametro 8.1 trova applicazione nei casi in cui l'attività estrattiva sia di tipo estensivo, con ridotte profondità di scavo e su terreni accorpati di aziende agrarie, in altri termini quando l'intervento assume anche evidenti caratteristiche di sistemazione agraria o fondiaria.

b. Cave in ambienti pianeggianti

b.1 Opere di movimento terra e preparazione:

b.1.1 terreno vegetale da rimettere in sito, come previsto al precedente paragrafo I, il terreno vegetale deve essere cauzionato per una potenza minima pari a 30 cm e per una potenza massima pari a 50 cm;

b.1.1.1 per l'eventuale potenza eccedente i 50 cm si utilizza il parametro di: 3,49 €/m³;

b.1.2 ripristino delle quote finali previste in progetto, escluso l'utilizzo di terreno vegetale:

a) nel caso di utilizzo di materiali sterili di cava e limi prodotti in cava: 1,11 €/m³

b) nel caso di utilizzo di materiali di provenienza esterna all'attività estrattiva in istruttoria, si utilizza il parametro di 3,35 €/m³ opportunamente definito in relazione alla profondità di scavo da sottoporre a riempimento:

- profondità sino a 5 metri parametro al 50% = 1,67 €/m³

- profondità compresa tra 5 e 10 metri parametro al 70% = 2,35 €/m³

- profondità superiori a 10 metri parametro intero = 3,35 €/m³;

b.1.3 profilatura, secondo le inclinazioni prescritte, delle scarpate poste sopra il livello della falda freatica da eseguirsi con mezzi meccanici: 1,56 €/m² (valutazione superficie effettiva);

b.1.4 realizzazione di canalette di raccolta e smaltimento delle acque di dimensioni minime di 50 x 50 cm e loro successivo inerbimento: 4,52 €/m;

b.1.5 realizzazione di canalette di raccolta e smaltimento delle acque di dimensioni minime di 50 x 50 cm e loro successivo rivestimento con materiali tipo "tessuto non tessuto sintetico": 7,82 €/m;

b.1.6 realizzazione di canalette di raccolta e smalti mento delle acque di dimensioni minime di 50 x 50 cm in calcestruzzo: 17,13 €/m;

b.1.7 realizzazione di canalette di raccolta e smaltimento delle acque di dimensioni minime di 50 x 50 cm e loro successivo rivestimento con legname e pietrame: 65,30 €/m.

b.2 Opere di rinverdimento, rimboschimento e di ingegneria naturalistica:

b.2.1 formazione di prato con semina manuale, comprese le lavorazioni del terreno e la concimazione: 1,03 €/m²;

b.2.2 fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (in contenitore) compreso lo scavo, la piantagione, il reinterro, la concimazione organica e chimica, il primo annaffiamento e l'ancoraggio: 5,63 €/pianta;

b.2.3 fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (in contenitore) compreso lo scavo, la piantagione, il reinterro, la concimazione organica e chimica, il primo annaffiamento e l'ancoraggio: 5,13 €/pianta;

b.2.4 fornitura e messa a dimora di specie arboree, esemplari già sviluppati (circonferenza a 1 m da terra pari a circa 10-12 cm) compreso lo scavo, la piantagione, il reinterro, la concimazione organica e chimica, il primo annaffiamento e l'ancoraggio: 68,37 €/pianta;

b.2.5 realizzazione di popolamenti vegetali tipici delle aree umide (quali i canneti), compresa la fornitura e la messa a dimora di rizomi o di piante coltivate di specie idonee alla costituzione di aree a cariceto - canneto: 3,73 €/m²;

b.2.6 realizzazione di "isole galleggianti vegetate" previste nel recupero naturalistico di cave in cui residuano bacini lacustri , costo unitario pari a: 1.100,73 €;

b.2.7 fornitura e messa in opera di protezioni individuali delle piante, con reti o con materiale plastico stabilizzato tipo tubolare, per evitare danni da mammiferi: 2,11 €/pianta;

b.2.8 fornitura e messa in opera di fascinate, viminate, o altre opere di ingegneria naturalistica: 16,38 €/m;

b.2.9 fornitura e messa in opera di cordonate, gradonate, palificate o altre opere di ingegneria naturalistica: 32,32 €/m;

b.2.10 intervento di idrosemina effettuato in luogo accessibile a mezzi meccanici, con disponibilità idrica, su superfici già pronte per la semina, apporto del seme, dei concimi organici e chimici e del collante, senza interventi di manutenzione successivi: 1,70 €/m²;

b.2.11 cure colturali e manutenzione dei lavori di rimboschimento, rinverdimento e ingegneria naturalistica comprendenti rincalzi, ripuliture, sostituzioni, irrigazione e sfalci delle aree recuperate, per due o tre anni successivi all'esecuzione dei lavori: 0,65 &

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III - Cauzioni e posticipazioni finanziarie

Sono confermate le seguenti specifiche che devono essere contenute nei contratti di fideiussione e di assicurazione i cui beneficiari sono le Amministrazioni comunali (o regionale) che provvedono ad autorizzare la cava, ciò alfine di garantire l'efficacia dei contratti fideiussori o assicurativi, stipulati, a tutela della realizzazione degli interventi di recupero ambientale.

Le fideiussioni e le assicurazioni devono pertanto contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 12, 24 o 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;

- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Ad integrazione di quanto sopra, si ritiene necessario, anche in relazione alle recenti restrizioni da parte delle Società assicurative e degli Istituti bancari, che le suddette polizze assicurative o fideiussorie debbano essere richieste dall'organo competente ad emettere l'atto autorizzativo e presentate dalle Società richiedenti l'autorizzazione, prima dell’adozione formale dell'atto autorizzatorio.

In merito si ritiene tuttavia necessario che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione comunichi al richiedente l'avvenuta favorevole conclusione dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza e che l'atto formale con cui sa

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