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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 04/03/2021, n. 026/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 04/03/2021, n. 026/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 04/03/2021, n. 026/Pres.
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PremessaIL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), Parte III (Beni paesaggistici), che attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, o agli enti da quest’ultime delegati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni); Vista la Parte III (Paesaggio) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio) nonché i seguenti relativi regolamenti di attuazione: - proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0268/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell’articolo 61 comma 5 lett. a) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), che disciplina le modalità di istituzione e funzionamento della Commissione regionale tutela beni paesaggistici e il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dal Codice e dalla le |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. Il presente regolamento, in attuazione della Parte III della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edil |
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CAPO II - DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA |
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Art. 2 - (Autorizzazione paesaggistica)1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici devono ottenere l’autorizzazione paesaggistica prima di realizzare un intervento che modifichi l’aspetto esteriore dei predetti beni, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 2. Gli interventi sui beni paesaggistici: a) sono improntati sulla lettura del contesto paesaggistico in cui si inseriscono e sulla considerazione delle modificazioni o alterazioni del progetto sul paesaggio secondo i parametri di cui all’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, c |
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Art. 3 - (Istanza di autorizzazione paesaggistica)1. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è presentata esclusivamente in via telematica: a) mediante lo Sportello Unico per l’edilizia (SUE) o mediante lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) nei casi previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017; b) all’amministrazione procedente nei casi di indizione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); |
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Art. 4 - (Istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica)1. In sede di istruttoria dell’istanza di APS o APO, l’autorità competente preliminarmente verifica: a) che l’intervento proposto interessi beni paesaggistici; b) che l’intervento proposto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica; c) che l’intervento sia soggetto al procedimento di autorizzazione ordinaria o semplificata; d) la completezza della documentazione allegata all’istanza. 2. Nel caso in cui l’intervento proposto non necessiti di autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente e archivia l’istanza. 3. Qualora l’istanza di autorizzazione sia presentata a |
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Art. 5 - (Conformità delle opere eseguite)1. Il titolare dell’autorizzazione paesaggistica trasmette all’autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell’intervento, la dichiarazione di un professionista abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto autorizzato e alle eventuali relative prescrizioni impartite con l’autorizzazione paesaggistica, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle medesime opere con indicazione della data di riferimento. 2. Ove venga riscontrata, anche mediante successivo sopralluogo, la d |
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Art. 6 - (Digitalizzazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica e modelli standardizzati)1. Al procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale. 2. |
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CAPO III - DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO E DELLE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAEASAGGIO |
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Sezione I - Commissione regionale per il paesaggio |
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Art. 7 - (Funzioni della Commissione regionale per il paesaggio)1. La Commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata Commissione regionale, istituita presso il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, ai sensi d |
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Art. 8 - (Documentazione per l’esame delle proposte)1. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136 de |
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Art. 9 - (Organizzazione dei lavori)1. La Commissione regionale si riunisce qualora siano presentate proposte di dichiarazione da esaminare. L’esame avviene entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta. La Commissione regionale si riunisce, altresì, su richiesta dei componenti o del Presidente per l’esame di argomenti di particolare interesse. 2. La Commissione regionale è convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica trasmessa a ciascun componente almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Della convocazione della riunione è dato avviso all’Assessore regionale competente in materia di paesaggio che ha facoltà di partecipare alla riunione senza diritto di voto. La no |
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Sezione II - Commissioni locali per il paesaggio |
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Art. 10 - (Disposizioni per la delega delle funzioni amministrative in materia di paesaggio)1. I Comuni, ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 5/2007, istituiscono la Commissione locale per il paesaggio, di seguito denominata Commissione locale, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie comunali secondo la ripartizione di competenze di cui all’articolo 60 della legge regionale 5/2007. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la verifica nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requ |
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Art. 11 - (Commissione locale per il paesaggio) |
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Art. 12 - (Componenti)1. La Commissione locale, organo di natura collegiale, è composta da almeno 3 componenti. 2. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario, diploma di laurea o diploma di scuola secondaria di 2º grado attinenti una delle seguenti materie: a) tutela paesaggistico - ambientale; b) storia dell’a |
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Art. 13 - (Incompatibilità)1. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione locale i soggetti che, per legge, in rappresentanza di alt |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 14 - (Rinvio)1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di |
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Art. 15 - (Rinvio dinamico)1. Il rinvio ai testi normativi contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, |
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Art. 16 - (Disposizioni transitorie)1. Le istanze già presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 149/2012 (Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del |
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Art. 17 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) il decre |
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Art. 18 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale |
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Allegato 1 - Elenco di ulteriori interventi e opere di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata(riferito all’articolo 3, comma 2, lettera c)) 1. Interventi di arredo e accessori quali: 1,1. cartelli pubblicitari, insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari quando non ricompresi nei punti A 23 e B36 del DPR 31/2017; 1,2. affissi, striscioni, manifesti, segnali indicatori, locandine e simili non temporanei, ovvero con dimensione superiore ai 10 mq quando non ricompresi nei punti A 23 e B 36 del DPR 31/2017; 2. Interventi a carattere temporaneo diversi da quell |
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Allegato 2 - Modello per trasmissione digitale istanza di APO-APS-ACPParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Relazione paesaggistica ordinariaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Autorizzazione paesaggistica per opere o interventi il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificataParte di provvedimento in formato grafico |
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