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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 02/08/2002, n. 5
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- L.R. 12/05/2022, n. 12
- L.R. 04/03/2021, n. 6
- L.R. 12/05/2010, n. 11
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TITOLO I - Strade e rotte del vino |
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Art. 1 - Finalità1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le a |
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Art. 2 - Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino1. La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole. |
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Art. 3 - Comitati di gestione1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore; ferme restando le condizioni previste per i comitati promotori all'articolo 2, comma 1. |
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Art. 4 - Equiparazione alle attività agrituristiche1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e |
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Art. 5 - Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali1. È istituita l’enoteca regionale della Sicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con i fondi P.O.R. Sicilia 2000-2006 secondo le modalità previste dalla corrispondente misura. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ne promuove la costituzione con atto pubblico. N2 2. L'attività dell'Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All’Enoteca regionale siciliana e alla rete di enoteche locali pos |
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Art. 6 - Musei della vite e del vino1. Nell'àmbito di ciascuna Strada può essere istituito un museo della vite e del vino da parte del comitato di gestione della Strada, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il responsabile scientifico del museo fa parte del comitato di gestione della Strada. |
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Art. 7 - Centri di informazione e di accoglienza1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della Strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozio |
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Art. 8 - Requisiti di qualità1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 3 |
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Art. 9 - Segnaletica delle strade |
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Art. 10 - Finanziamento degli interventi1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti delle disponibilità del bilancio per i seguenti interventi: a) creazione del simbolo identificativo della Strada e della specifica segnaletica riferita alla strada del vino; b) creazione o |
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Art. 11 - Disposizioni finanziarie1. Le assegnazioni disposte annualmente, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, sono iscritte nel bilancio della Regione e sono d |
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Art. 12 - Disposizione transitoria1. I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati, già costituiti con atto pubblico alla data del 31 dicembre 2001, possono presentare i |
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Art. 13 - Norma di salvaguardia comunitaria1. I contributi di cui all'articolo 10, rientranti nel punto 4.3 degli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi |
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Art. 14 - Contributi de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti della regola de minimis alle unioni di ristora |
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Art. 14-bis. - Disciplina in materia di oleoturismo, di strade dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari. Integrazione delle strade del vino esistenti1. Le attività di «oleoturismo» in Sicilia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalle linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qual |
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TITOLO II - Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia |
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Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 261. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati. 2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è sostituita dalla seguente: "c) cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11". 3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è aggiunta la seguente lettera: |
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Art. 16 - Deroga all'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 1981. In deroga al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'articolo 5 della legge r |
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Art. 17 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 1981. A modifica di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, a decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi c |
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TITOLO III - Altre disposizioni per il settore agricolo |
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Art. 18 - Indennità compensativa ed agricoltura biologica1. All'articolo 57, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2, le parole "delle i |
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Art. 19 - Disposizioni per il bilancio dell'ESA1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge r |
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Art. 211. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di o |
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