Deliberaz. G.R. Calabria 26/04/2012, n. 166 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Calabria 26/04/2012, n. 166

Disciplinare finalizzato al recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito - art. 48 della legge regionale urbanistica n. 19/02.
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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE


VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”.

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

VISTO l’art. 48 della legge regionale n. 19/2002, e s.m.i. “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio” - Legge Urbanistica della Calabria.

RICHIAMATO il D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, (da qui in avanti Codice), così come modificato con D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e con Legge 2 agosto 2008, n. 129.

VISTO il DPGR n. 100 del 3 maggio 2010, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio all’Arch. Saverio Putortì.

VISTO il Documento Preliminare del QTRP, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 113 del 20/3/2012, redatto in attuazione della Legge Urbanistica della Calabria.

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Allegato - Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito (art. 48, comma 2 della L.U.R. n. 19/2002)


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Art. 1 - Obiettivi del disciplinare

La Regione Calabria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, con il presente Disciplinare, intende sostenere e promuovere l’individuazione e il recupero dei centri storici quali elementi strategici e catalizzatore di sviluppo sostenibile. Quindi pone come prioritario, nella pianificazione territoriale e u

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Art. 2 - Definizione e perimetrazione del Centro Storico

Si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediata, anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale. Agglomerati urbani che, per le loro architetture, la loro unitarietà, la loro omogeneità, presentano un interesse storico, archeologico, artistico o di tradizione.

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Art. 3 - Indirizzi e principi della strumentazione urbanistica

I Comuni possono prevedere specifici Piani per i Centri Storici; in alternativa devono applicare le seguenti norme minime come strumentazione urbanistica di salvaguardia, da adottare con specifica deliberazione di Consiglio Comunale la quale, una volta adottata annulla e sostituisce tutte le norme esistenti all’interno dei regolamenti ed in contrasto con il presente Disciplinare divenuto Regolamento a seguito della succitata adozione:

a. Processi di declino: Contrasto ai processi di degrado e di abbandono;

b. Spopolamento e consumo comunale di suolo: Valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili anche al fine di fermare lo spopolamento dei centri minori e per ridurre generalmente il consumo comunale di suolo ai fini edilizi-abitativi;

c. Identità dei carattere storico/culturali: identificazione, rispetto e valorizzazione delle identità strutturali del sito, ovvero dei beni e i valori culturali, sociali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali e paesaggistici esistenti;

d. Conservazione: recupero, riqualificazione, riuso, valorizzazione e specializzazione del patrimonio edilizio, architettonico urbano;

e. Patrimonio Immobiliare pubblico: destinazioni di nuove funzioni del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato secondo un piano di riassetto e attrazione di nuove funzioni e attività ( progetti di riuso);

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Art. 4 - Strumenti, metodologie, incentivi e materiali compatibili - Prescrizioni

1. Convenzione di Intervento: Fatta eccezione per la manutenzione ordinaria, tutti gli interventi nei Centri Storici dovranno essere preceduti dalla sottoscrizione di una convenzione tipo di Intervento, da far sottoscrivere agli operatori privati e pubblici, che preveda lo schema delle azioni di recupero, gli usi, i tempi di realizzazione, la ripartizione dell’eventuale Fondo per il Risanamento e Recupero, l’eventuale presenza di alloggi di edilizia sociale, le misure e le modalità di eventuali incentivi e quanto altro occorra per l’espletamento delle azioni di recupero.

2. Colori e decoro: I colori e gli elementi di decoro dovranno rispettare i caratteri storici esistenti devono basati essenzialmente sui seguenti principi:

a) Normare preventivamente l’uso del colore, degli elementi architettonici e delle opere esterne nel caso di:

- Nuove costruzioni ed interventi su edifici esistenti:

- Elementi di arredo urbano;

b) Valorizzare e salvaguardare il centro storico mediante l’adozione di norme e

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Art. 5 - Regolamento urbanistico del Centro Storico, norme minime di salvaguardia

- Usi urbani ammessi e previsti: Gli usi urbani ammessi coincidono con tutti gli usi esistenti quando questi ultimi risultano compatibili col presente Disciplinare, specificatamente sono consentiti i seguenti usi: residenziale, commercio al dettaglio (Parchi commerciali Naturali con esclusione delle grandi superfici), artigianato non molesto, pubblici esercizi, Uffici, attività terziarie compatibili, sedi di rappresentanza, attività culturali e ricreative, oltre agli usi di servizio per attrezzature urbane.

- Aree libere: Le aree libere sono di norma inedificabili. In queste ultime è consentita la ristrutturazione urbanistica con materiali e tecniche di cui agli articoli precedenti. Tali aree potranno essere destinate anche ad aree di raccolta per la gestione delle eventuali emergenze e/o calamità naturali, se in possesso dei requisiti di idoneità (permanente accessibilità e assenza di rischi).

- Le alberature: Le specie arboree esistenti saranno tutelate ed implementate mediante l’uso di specifiche specie autoctone, nel caso in cui il paesaggio storico del centro abitato sin dal suo impianto originario ne contemplava la presenza.

- Piani terra: Nei piani terra sono ammesse tutte le tipologie coerenti col contesto storico in cui si trovano: residenziale, commerciale, artigianale, servizi, direzionale. In ogni caso le attività conseguenti ad eventuali riutilizzi devono essere rispettose di quanto riportato nei precedenti articoli. Resta preclusa la possibilità di modificare il/i prospetti dei fabbricati mediante la realizzazione di nuove aperture o modifica di quelle esistenti.

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Art. 6 - Piano del Centro Storico, metodologie di attuazione

I Comuni che ritengono di regolamentare ulteriormente, oltre le norme minime obbligatorie di cui agli articoli precedenti, le trasformazioni nell’ambito dei rispettivi centri storici per le finalità prescritte col presente Disciplinare, redigono una specifica strumentazione attuativa denominata: “Piano del Centro Storico”.

In esso potrà essere ridefinita la perimetrazione del Centro Storico Comunale secondo il precedente articolo e motivare eventuali esclusioni o inclusioni anche in variante a quella vigente o prevista dal PSC/PSA.

In sede di pianificazione attuativa sarà favorita la realizzazione di programmi di pianificazione negoziata tendenti alla rigenerazione del centro storico.

I Piani del Centro Storico devono contenere le seguenti azioni:

1) Quadro di attuazione:

a. a) Individuare la strategia per il recupero del Centro Storico (riqualificazione, riuso e rifunzionalizzazione, rigenerazione, ripopolamento, messa in sicurezza ecc.). Pervenire ad una idea forza condivisa attraverso l’attivazione

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Art. 7 - Procedure di adeguamento e/o adozione

I Comuni della Calabria, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente Disciplinare, redigono ed adottano un Piano del Centro Storico, che nel rispetto dei principi qui contenuti, detta ulteriori particolari norme tendenti a salvaguardare i caratteri storico-culturali tip

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Art. 8 - Qualificazione professionale

1. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, gli affidamenti degli incarichi per la eventuale redazione del Piano del Centro Storico

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  • Redazione Legislazione Tecnica