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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Spese tecniche Superbonus 110%, come calcolarle e dividerle tra i vari interventi
Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica
Nell’ambito delle spese che possono essere oggetto di agevolazione con il Superbonus 110%, oltre a quelle per le lavorazioni sono comprese anche quelle per i professionisti tecnici.
SPESE TECNICHE AMMISSIBILI AL SUPERBONUS - Le spese tecniche - i cui importi devono complessivamente rientrare nei massimali di spesa previsti dalla normativa per i vari interventi e non godono quindi di un massimale a sé stante - sono in linea di massima tutte agevolabili:
- attività in fase di studio preliminare (ad esempio sopralluoghi, rilievi, verifica della conformità urbanistica, raccolta documentale, diagnosi energetica e Ape ante intervento, studio di fattibilità, valutazione tecnico-economica di massima, ecc.);
- attività in fase di progettazione e impostazione dell’intervento (ad esempio pratiche urbanistico-edilizie iniziali, progetto energetico e relazione “Legge 10/1991”, asseverazione iniziale Allegato B per il Sismabonus, redazione di computi, capitolati e contrattualistica, elaborati progettuali preliminari e/o definitivi e/o esecutivi, elaborati specialistici indispensabili quali relazione acustica, ecc.);
- attività in fase esecutiva (ad esempio direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in cantiere, revisione tecnico-contabile, SAL e liquidazione, asseverazioni Allegato 1 e/o B-1 per il Sismabonus, ecc.);
- attività in fase finale e rilascio delle prescritte asseverazioni (ad esempio Ape edificio post intervento, asseverazioni Enea, collaudo statico, asseverazione Allegato B-2 per il Sismabonus, fine lavori, variazione catastale ove necessario, ecc.).
Vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico
DETERMINAZIONE DELLE SPESE TECNICHE - Ai fini della determinazione dei compensi dei professionisti tecnici per le attività da questi svolte in relazione al Superbonus, il punto 13.1, lettera c), dell’Allegato A al decreto Requisiti tecnici per l’Ecobonus dispone che si applichi il D. Min. Giustizia 17/06/2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
Si tratta in pratica del decreto c.d. “parametri” sulla base del quale - nell’ambito dei lavori pubblici - sono definiti gli importi da mettere a base di gara per gli affidamenti di contratti pubblici per servizi tecnici: progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché altri incarichi che il committente pubblici ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento.
Vedi Determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici negli appalti pubblici
Gli importi calcolati dal professionista sulla base del decreto in questione, che come si vedrà consente peraltro un discreto margine di discrezionalità:
- costituiscono gli importi considerati “congrui” dalla normativa sul Superbonus, e rappresentano quindi il limite massimo della parte di spesa totale afferente le spese tecniche che può essere portata in detrazione;
- non sono in alcun modo vincolanti né verso il basso, essendo comunque la determinazione del compenso tecnico oggetto di libera contrattazione tra il committente e il professionista e potendosi quindi applicare dei “ribassi” senza alcun limite, né teoricamente, per lo stesso motivo, anche verso l’alto, seppure l’eventuale differenza in eccesso non potrebbe essere portata in detrazione e rimarrebbe pertanto a carico del committente.
SUDDIVISIONE SPESE TECNICHE SU PLURALITÀ DI INTERVENTI - In presenza di una pluralità di interventi agevolabili (ad esempio interventi strutturali, isolamento termico, sostituzione impianto, installazione impianto fotovoltaico, ecc.) nella suddivisione delle spese tecniche sorge il problema della corretta attribuzione alle varie voci.
Infatti, il D.M. 17/06/2016 prevede il calcolo del compenso per categoria delle opere (e quindi strutture, edilizia, impianti), per poi ulteriormente specificare all'interno di ciascuna categoria di opere le fasi e sottofasi quali attività preliminari e studi di fattibilità, progettazione, direzione esecutiva, coordinamento sicurezza, collaudi e attestazioni finali, nell'ambito delle quali vi è una ulteriore suddivisione in sottofasi (es. progetto definitivo, redazione computi metrici, ecc.).
Una volta determinato l’onorario del professionista, ai fini della detrazione fiscale, occorre però attribuirlo alle varie tipologie di intervento (es. cappotto termico, sostituzione impianto di riscaldamento, ecc.), operazione per la quale LT suggerisce due metodologie alternative:
1) Suddivisione dell’importo di parcella proporzionalmente al valore delle opere nuove per tipologie di intervento;
2) Suddivisione dell’importo di parcella per le categorie di opere (“edilizia”, “strutture”, “impianti termici”, “impianti elettrici”) e successiva attribuzione di tali importi proporzionalmente agli importi delle opere nuove per tipologie di intervento.
Nel nostro volume “Superbonus 110%” proponiamo diversi esempi di parcella con relativa suddivisione delle spese: https://ltshop.legislazionetecnica.it/schedaprodotto.asp?id_catal=1751
CONGRUITÀ DELLE SPESE TECNICHE - Vi è poi da valutare la “congruità” degli importi, considerando che:
- la lettera a) del paragrafo 13.1 del Decreto Requisiti tecnici per l’Ecobonus dispone che i costi “per tipologia di intervento” devono essere inferiori o uguali a quelli determinati secondo precisi riferimenti indicati dalla norma;
- a sua volta, la lettera c) del paragrafo 13.1 - a proposito della congruità delle spese tecniche - dispone che sono ammessi alla detrazione gli oneri per prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, entro i limiti del D.M. 17/06/2016.
Sembrerebbe pertanto che per le spese tecniche non sia richiesta una congruità “per tipologia di opere”, ma una congruità complessiva.
Questo si giustifica anche in virtù del fatto che in diversi casi le spese tecniche possono risultare comuni a diverse tipologie di opere (si pensi agli oneri per la redazione dell’APE e delle asseverazioni).
Per tali fattispecie, potrebbe quindi applicarsi la regola generale definita dall’Agenzia entrate per questo tipo di agevolazioni (vedi Circolare 31/05/2007, n. 36/E, paragrafo 3.1) in virtù della quale, in presenza di spese astrattamente riconducibili a più fattispecie di agevolazione, il contribuente è nella facoltà di scegliere quale applicare.
In base a quanto sopra potrebbe essere consentito “riclassificare”, rispetto a quanto derivante dalle metodologie sopra suggerite, gli importi delle prestazioni tecniche comuni, spostandole nelle tipologie di interventi dove i massimali a disposizione risultano più capienti.
Si suggerisce comunque, in questa operazione, di applicare del buonsenso, non essendo consigliabile attribuire spese tecniche molto alte a interventi marginali dal punto di vista dell’impegno tecnico (come ad esempio la sostituzione degli infissi).