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01/03/2021

La veranda che chiude il balcone non costituisce pertinenza urbanistica

Secondo il TAR Campania la veranda che chiude il balcone necessita del permesso di costruire, non costituendo la stessa una pertinenza in senso urbanistico. In mancanza dell’autorizzazione edilizia l’opera va quindi demolita a prescindere dalla non ancora avvenuta adozione, all’epoca di realizzazione, dello strumento di pianificazione urbanistica da parte del Comune.

FATTISPECIE - Il TAR Campania-Salerno 19/02/2021, n. 454 si è pronunciato sulla legittimità di un ordine di demolizione relativo alla chiusura, con elementi di alluminio anodizzato e vetro, di parti di due balconi comunicanti tra loro dell'appartamento di proprietà del ricorrente. Quest’ultimo eccepiva che la veranda - realizzata a filo di parete - fosse coeva alla costruzione dell’intero edificio risalente agli inizi degli anni '70, epoca in cui il Comune non era ancora dotato di alcuno strumento di pianificazione. Inoltre contestava l’inerzia del Comune, in quanto la veranda era pienamente visibile dalla pubblica via da oltre 40 anni.

ESCLUSIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - Il TAR ha ribadito che in presenza di un abuso edilizio, l’esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti di cui agli artt. 27 e ss. D.P.R. 380/2001, essendo prioritario, a prescindere dal tempo intercorso, l’interesse pubblico al ripristino dell’assetto urbanistico-edilizio violato, a fronte del quale non può dirsi sussistente alcuna posizione di affidamento legittimo ed incolpevole, meritevole di considerazione. Ciò a meno che, a fronte di opere a basso impatto urbanistico-edilizio, l’amministrazione non abbia espressamente esercitato un potere amministrativo univocamente incompatibile con il carattere abusivo delle stesse così da ingenerare, in capo al relativo autore, un affidamento al loro mantenimento di cui occorrerà tener conto in sede di attivazione del potere sanzionatorio. Tuttavia, a tale potere esplicito del Comune non può essere assimilato, quanto alla pretesa legittimazione di affidamenti giuridicamente rilevanti, l’omesso esercizio del potere di vigilanza edilizia.
Ne consegue l’esonero dell’amministrazione dall’obbligo di predisporre un impianto motivazionale che non si risolva nell’analitica descrizione delle opere da demolire nonché nell’indicazione della normativa violata, da cui è evincibile il regime autorizzatorio disatteso.

REALIZZAZIONE DELLA VERANDA E CONCETTO DI PERTINENZA URBANISTICA - La chiusura dei balconi, a prescindere dai materiali utilizzati - comunque idonei a garantirne la conservazione nel tempo - determina un incremento della superficie e del volume dell’appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico. Tale circostanza è idonea, ad avviso del TAR, a qualificare l’abuso in termini di significativo ampliamento dell’immobile preesistente, necessitante ex lege - e, quindi, a prescindere dall’eventuale mancata dotazione da parte dell’ente locale di uno strumento di pianificazione urbanistica - del preventivo rilascio della c.d. licenza di costruire, giusta il disposto di cui all’art. 31, L. 1150/1942, come sostituito dall’art. 10 della L. 765/1967, oggi permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001.
Ciò trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico (C. Stato 09/10/2018, n. 5801; Sent. C. Stato 05/09/2018, n. 5204).

A tale ultimo riguardo si segnala che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, nell'ambito edilizio il concetto di pertinenza ha un significato diverso rispetto alla nozione civilistica, poiché si fonda sull'assenza di autonoma destinazione del manufatto pertinenziale, sulla ridotta incidenza di essa sul carico urbanistico e sulla lieve modifica all'assetto del territorio. A differenza della nozione di pertinenza rinvenibile in diritto civile, ai fini edilizi il manufatto può esser considerato pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non determina un maggiore o aggiuntivo "carico urbanistico".
La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile quindi soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali, ad esempio, i piccoli manufatti per contenere gli impianti tecnologici et similia, ma non anche ad opere che, dal punto di vista dimensionale e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, divenendone piuttosto un ampliamento e non potendo avere alcuna diversa utilizzazione economica (vedi C. Stato 15/09/2020, n. 5446; C. Stato 05/06/2019, n. 3807; C. Stato 03/07/2019, n. 4553; C. Stato 29/03/2019, n. 2101; C. Stato 06/02/2019, n. 904).

Ne discende che la veranda a chiusura dei balconi non può esser intesa quale “pertinenza” in senso urbanistico, poiché la stessa integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi a un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie (vedi anche C. Cass. pen. 20/08/2019, n. 36238).

Dalla redazione