1. Al regolamento regionale 24 luglio 2020 n. 5 «Regolamento di attuazione del Titolo X della l.r. 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»» sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 5 dell’articolo 2 è soppressa;
b) dopo il comma 5 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
«5 bis. Come previsto dall’articolo 151, comma 5, lettera b), della l.r. 31/2008, è consentito nei giorni di venerdì, sabato e domenica oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o, nel caso di utilizzo della cucina dell’imprenditore agricolo, di quarantacinque pasti al giorno, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.»;
c) al primo periodo del comma 6 dell’articolo 2, le parole: «al comma 5, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5, lettera a), e al comma 5 bis», le parole: «ha sede l’azienda» sono sostituite dalle seguenti: «si svolge l’attività agrituristica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per eventi programmabili»;
d) dopo il primo periodo del comma 6 dell&rsqu