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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 20/01/2000, n. 1
L. R. Veneto 20/01/2000, n. 1
- L.R. 25/06/2021, n. 17
- L.R. 06/04/2012, n. 13
- L.R. 12/01/2009, n. 1
- Avviso di rettifica in B.U. 27/05/2003, n. 51
- L.R. 04/04/2003, n. 6
- L.R. 03/10/2002, n. 32
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Art. 1 - Finalità1. La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato: |
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Art. 2 - Destinatarie dei contributi1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei s |
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Art. 3 - Contributi1. Alle imprese di cui all'articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi: a) in conto capitale; N4 b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposit |
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Art. 3-bis - Contributi alle imprese del settore agricolo1. La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto delle disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dall'applic |
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Art. 3-ter - Contributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura1. La concessione delle agevolazioni nei settori della pesca, dell'acquacoltura e |
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Art. 4 - Non cumulabilità |
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Art. 5 - Revoca1. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono revocati nei seguenti casi: |
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Art. 6 - Disposizioni attuative1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera: a) sui termini |
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Art. 7 - Assistenza tecnica1. La Regione, al fine di fornire l'assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel |
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Art. 8 - Relazione annuale1. La Giunta regionale, entro l'8 marzo di ogni anno, predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge da presentare alla Commis |
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Art. 9 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte: 1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e alla lettera a), comma 2, dell'art. 3-bis della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni si provvede ai sensi dell'articolo 19 comma 5, della legge regionale 9 dice |
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Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della R |
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