N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 23, comma 4, della L.R. 06/04/2012, n. 13, così recitava:

“Art. 4 - Non cumulabilità

1. I benefìci della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e corrisposti in base ad altre norme regionali, nazionali e comunitarie per gli stessi motivi ed obiettivi.”

Dalla redazione