Deliberaz. G.R. Toscana 01/02/2021, n. 55 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Toscana 01/02/2021, n. 55

Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242 ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. 152/2006.
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LA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 4, comma 1 lettera l) dello Statuto; Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento al Titolo V Parte IV (Bonifica di siti contaminati);

Vista la legge regionale 3/3/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la l. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Vista la l.r. 40/2009 - “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

Vista la l.r. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei sit

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Allegato A) - Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242-ter "Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica" del D.Lgs. 152/2006

(inserito dal comma 1 dell'art. 52 "Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica" del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 n.120 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 Luglio 2020 n.16 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale").


Premessa

Le presenti Linee Guida sono adottate in attuazione dell'art. 242 ter "Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica" del D.Lgs. 152/2006 con lo scopo di definire, per quanto di competenza del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana, la procedura di valutazione preventiva di tipo "ambientale-sanitario" sul rispetto delle condizioni e sulle modalità di controllo da adottare per la realizzazione degli interventi/opere di cui all'art.242 ter, comma 1 nei siti oggetto di bonifica. Tale procedura è effettuata da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. n.152/2006, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e opere nei siti oggetto di bonifica e, ove prevista, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e nell'ambito di procedimenti relativi ad altre tipologie di autorizzazioni.

Per sito si intende ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett. a) "l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, matrici di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti".

Per sito oggetto di bonifica si intende un sito oggetto di un procedimento di bonifica.

Quindi, un sito per il quale sia stato accertato almeno un superamento delle CSC comunicato ai sensi dell'art. 242, comma 3 dal soggetto responsabile o ai sensi dell'art. 245 dal soggetto interessato non responsabile o ai sensi dell'art. 244 dall'Autorità competente.

Si intendono, altresì, i siti censiti nel Piano Regionale rifiuti e bonifiche (PRB) e nei Piani provinciali bonifiche nonché i siti ricompresi nei SIN (Siti di bonifica di Interesse Nazionale) ed ex SIN (SIR - Siti di bonifica di Interesse Regionale).


I. Condizioni

L'art. 242 ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) del D.Lgs. 152/2006 introduce alcune semplificazioni nelle procedure da adottare per la realizzazione di interventi ed opere nei siti oggetto di bonifica. L'applicazione di tale articolo è, quindi, possibile solo se si verificano le seguenti condizioni:

1A i siti interessati dalla presente disposizione normativa dove possono essere realizzati interventi ed opere sono i siti oggetto di bonifica, inclusi i siti censiti nel Piano Regionale rifiuti e bonifiche (PRB) e nei Piani provinciali bonifiche nonché nei SIN (Siti di bonifica di Interesse Nazionale) ed ex SIN (SIR - Siti di bonifica di Interesse Regionale);

2A gli interventi e le opere che possono essere realizzati:

- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- interventi ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative N1;

- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;

- più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;

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