Deliberaz. G.R. Puglia 22/12/2020, n. 2087 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Puglia 22/12/2020, n. 2087

L.R. 7 luglio 2020, n. 22, "Modifiche e integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)" - Art. 1, lettera d) - Marina resort - Definizione requisiti minimi, modalità di apertura e di esercizio.
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Testo del documento

 

Premesso:

Da un punto di vista storico, i “Marina Resort” sono stati introdotti nell’ordinamento italiano dalla Regione Friuli, che con Legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, equiparò le strutture dedicate alla nautica da diporto alle strutture ricettive all’aria aperta.

Infatti il codice della navigazione e la legislazione speciale (D.p.r. 2 dicembre 1997 n. 509, art. 2, comma 1, lettere a, b e c) non li prevedono, individuando solo tre tipologie di strutture portuali con finalità turistica:

- il porto turistico;

- l’approdo turistico;

- il punto di ormeggio.

In particolare, il «porto turistico» è definito come il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari; l’«approdo turistico» è la porzione dei porti polifunzionali destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari; i «punti d’ormeggio», sono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Il porto turistico, oggi, riveste un ruolo che si estende ben oltre la stretta definizione normativa, essendo divenuto un catalizzatore di funzioni, anche sociali, prima sconosciute. Basti considerare la rilevanza che i waterfront e la riqualificazione degli spazi portuali dismessi hanno assunto nella pianificazione urbanistica delle città. Oppure la considerazione che la nautica da diporto oggi, contrariamente al passato, interessa una sempre più consistente fascia di utenza, trasformando il porto da luogo di approdo in una struttura polifunzionale, come già avvenuto per aeroporti e stazioni, in cui coesistono accanto alle funzioni tradizionali quelle commerciali, di business, di intrattenimento.

Il Marina Resort, è quindi un porto turistico polifunzionale con una più accentuata offerta di servizi rispetto alla tradizionale struttura del porto turistico (ad esempio, ristorazione, centri commerciali, centri sportivi per sauna, idromassaggi e fitness, centro congressi, appartamenti fronteporto, hotel, un eliporto dedicato, ecc.).

L’equiparazione con i campeggi ed i villaggi turistici, introdotta dal legislatore friulano ha di fatto consentito l’ingresso dei porti turistici nel novero delle strutture turistiche ricettive, con la non trascurabile possibilità di rendere possibile l’applicazione dell’IVA nella misura del 10% alle prestazioni rese ai clienti in essi alloggiati, in linea con quanto accade per tutte le strutture turistico ricettive all’aria aperta, anziché a quella del 22% stabilita per le attività inerenti ai porti turistici.

La nuova tipologia ricettiva (e con essa l’agevolazione ed il vantaggio competitivo del minor carico fiscale) rimase per oltre un decennio peculiare ed accessibile alle sole strutture portuali friulane sino al 2014, anno in cui sia la Regione Emilia-Romagna che la Regione Liguria adottarono un’analoga normativa.

Di fatto si era venuta a creare una situazione per la quale le strutture situate in Regioni che non si erano dotate di una normazione specifica sui Marina Resort (in pratica tutte ad eccezione di Friuli, Emilia e Liguria) non hanno potuto accedere alla nuova tipologia e di conseguenza anche al regime fiscale agevolato, subendo così di un evidente svantaggio competitivo.

Il legislatore nazionale, per rilanciare le imprese della filiera nautica e porre fine a questo quadro normativo frammentato, ha esteso l’equiparazione a tutto il territorio italiano a mezzo del c.d. Sblocca Italia (ossia il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, art. 32, convertito con la Legge 11 novembre 2014 n. 164).

Si ricorda che la Mozione 1-00397 (Prodani), approvata nella seduta del 15 aprile 2014 della Camera, ha impegnato il Governo ad assumere in via prioritaria una serie di iniziative, anche normative, per favorire la ripresa e il pieno sviluppo del comparto turistico nazionale, tra le quali, in particolare, “misure urgenti per il rilancio della nautica da diporto nazionale e della relativa filiera, in modo da garantire la promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale, introducendo una classificazione delle strutture che tenga conto della diffusione di best practice ed estendendo l’IVA agevolata delle strutture ricettive ai marina resort”.

Tuttavia questa equiparazione fu però temporanea (poco più di un mese): la legge di conversione entrò in vigore il 12 novembre 2014, mentre l’equiparazione sarebbe terminata il 31 dicembre 2014.

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Allegato A - Requisiti minimi (Decreto Ministeriale 6 luglio 2016) che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate dalla nautica, denominate "Marina Resort" ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta

1. Posti barca.

- Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette.

2. Impianti.

- Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;

- Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;

- Impianto di illuminazio

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